Ordinanza 287/1989 (ECLI:IT:COST:1989:287)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 09/02/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  15360
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 287

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art.18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza su domanda di Santamaria Giacomo, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 maggio 1988, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, prevede il computo del periodo "della custodia cautelare", secondo quanto si legge nel dispositivo, o del periodo "trascorso agli arresti domiciliari", secondo quanto si legge nella motivazione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), i cui artt. 15, 16 e 17 hanno, rispettivamente, sostituito l'art. 254-bis (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura), abrogato l'art. 254-ter (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo) e sostituito il primo comma dell'art. 254-quater (Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere), norme tutte relative anche alla misura dell'arresto domiciliare;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI