Ordinanza 285/1989 (ECLI:IT:COST:1989:285)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 11/01/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  12213
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 285

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1988 dal Procuratore militare della Repubblica di Cagliari nel procedimento penale a carico di Calvanese Luciano, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1988 il Procuratore militare della Repubblica di Cagliari, nel corso di un'istruttoria sommaria, ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) nella parte in cui consentono che un magistrato militare con funzioni di pubblico ministero possa iniziare ed esercitare l'azione penale e privare l'imputato della libertà personale pur essendo privo, a causa della mancata istituzione dell'organo d'autogoverno della magistratura militare, della garanzia d'indipendenza che gli dovrebbe essere assicurata per legge;

che, in particolare, il Procuratore militare remittente - ricordato che analoga questione di legittimità costituzionale, già sollevata in altri procedimenti, è stata dichiarata manifestamente infondata dal Tribunale militare di Cagliari ed irrilevante dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona - ha osservato:

1) che, a suo parere, la sentenza n. 266 del 1988 di questa Corte ha accertato che i magistrati militari sono rimasti privi delle garanzie d'indipendenza richieste dalla Costituzione;

2) che, alla stregua di questa interpretazione della suddetta sentenza, è da ravvisarsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui consentono che possano continuare a svolgere attività giurisdizionale organi privi della garanzia d'indipendenza;

3) che, invero, non potrebbe ritenersi che i magistrati militari, dichiarati dalla precitata sentenza privi delle garanzie d'indipendenza, siano invece indipendenti sol perché in fatto non dipendono da nessuno;

4) che, infine, nemmeno potrebbe replicarsi che al legislatore debba essere concesso un tempo ragionevole e congruo per istituire un organo d'autogoverno della magistratura militare, avendo la predetta sentenza ritenuto non più tollerabile che, a quasi sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1981, non sia stata data completa attuazione all'art. 108 Cost.;

Considerato che il pubblico ministero, in quanto privo di poteri decisori (e, in particolare, del potere d'emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale) non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale (cfr. sentenze di questa Corte nn. 40, 41 e 42 del 1963 ed ordinanze n. 186 del 1971, n. 5 del 1979 e n. 163 del 1981);

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del procuratore militare della Repubblica a sollevarla;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dal Procuratore militare della Repubblica di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI