N. 283
SENTENZA 17-25 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Schianchi Anselmina e l'I.N.P.S., iscritta al n.744 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Schianchi Anselmina e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Schianchi Anselmina, Pasquale Varis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile promosso per ottenere dall'I.N.P.S. la riliquidazione della pensione di riversibilità con integrazione al trattamento minimo, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza del 7 giugno 1988 (n. 744), ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.3, 36, 38, 101 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988). La norma, nell'interpretare autenticamente l'art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), ha statuito che "la prescrizione quinquennale ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento".
Il giudice a quo sottolinea il carattere solo formalmente interpretativo e sostanzialmente innovativo della norma denunciata, atteso che, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione breve sub art. 129 regio decreto-legge n. 1827 cit. era precedentemente ritenuta operante nei riguardi dei soli crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidati e posti in pagamento.
E da ciò, appunto, deriverebbe l'irrazionalità ed arbitrarietà dell'intervento del legislatore dell'88, comportante ingiustificata incisione su situazioni sostanziali consolidatesi per effetto della pregressa giurisprudenza in tema di prescrizione decennale delle rate di pensione (o differenze pensionistiche) non riscosse, perché mai liquidate dall'Istituto interessato.
La violazione dei precetti costituzionali evocati si verificherebbe per effetto:
della ingiustificata equiparazione giuridica ed economica delle due diverse situazioni delle rate liquidate e non riscosse e di quelle non ancora liquidate;
della lesione del diritto acquisito alla adeguatezza in concreto e proporzionalità della prestazione pensionistica alle esigenze di vita libera e dignitosa;
della invasione della funzione giurisdizionale, con intervento ex auctoritate attuato in assenza di contrastanti interpretazioni della norma precedente al solo fine della compressione retroattiva di diritti.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita l'interessata aderendo alle conclusioni ed argomentazioni del Pretore remittente.
Si è costituito altresì l'INPS, rilevando come non possa essere contestato al legislatore l'apprezzamento sul contenuto e il significato di pregresse disposizioni di legge anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, posto che la legge interpretativa, al pari di ogni altro comando legislativo, è norma completa che si integra con la norma interpretata.
Viene altresì posta in dubbio l'asserita lesione di diritti acquisiti (in base a legge precedente), vertendosi, nella specie, "in materia di arretrati per integrazione al minimo di trattamenti pensionistici, riconosciuti per effetto di pronunce ablatorie, comportanti un esborso aggiuntivo per la finanza pubblica".
È intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri che ha eccepito l'infondatezza della questione. Secondo l'Avvocatura dello Stato "l'uso dello strumento di interpretazione autentica da parte del legislatore nell'ambito delle proprie potestà discrezionali non è tale da compromettere e limitare l'ordinaria potestà di interpretazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge".
Quanto, poi, all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., sul piano della par condicio dei cittadini che versassero prima e dopo la legge interpretativa nella situazione data, la lamentata differenziazione nel tempo non sarebbe "tale da costituire di per sé disparità rilevabile, poiché anche il diverso arco temporale è di per sé sufficiente ad integrare adeguato elemento differenziatore nelle situazioni date".
Considerato in diritto
1.1. - Stabilisce l'art. 129, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte.
Con l'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) la norma di cui innanzi è stata interpretata "nel senso che la prescrizione prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento".
1.2. - Il remittente dubita della legittimità di quest'ultimo disposto: il fatto stesso di un intervento interpretativo attuato in assenza di contrasti sulla norma comporterebbe compressione della funzione giurisdizionale, in violazione dell'art. 101 Cost. Sarebbe realizzata, in ogni caso, ingiustificata equiparazione, a fini di applicare la prescrizione quinquennale, tra quanto forma ancora oggetto di liquidazione e la differente situazione inerente ai ratei posti in riscossione: tutto ciò violerebbe l'art.3 e coevamente gli artt. 36 e 38 Cost. per le implicazioni negative sui principi che tutelano le esigenze di vita del lavoratore.
2. - La questione è fondata.
Invero, la Corte ha già avuto modo di considerare che non è di per sé contrastante con precetti costituzionali, ancorché in assenza di pronunce discordanti, una legge d'interpretazione: il legislatore, infatti, concorrendo scelte politico-discrezionali coerenti, può imporre determinati significati a precedenti norme.
Tuttavia, l'emanazione di disposizioni del genere può rivelarsi direttamente in contrasto con specifici precetti costituzionali (sentenze n.36 del 1985 e n. 123 del 1988). Tanto è concretamente occorso in fattispecie, essendo fuor di dubbio che la normativa in esame comporta che la prescrizione (breve) di cui all'art. 129 legge del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che, disposto peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una incontroversa applicazione della norma circoscritta alle somme già in riscossione, è elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni soggettive difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione. Quest'ultima soddisfa, infatti, per validi criteri d'ordine contabile nei pagamenti, all'esigenza di limitare nel tempo l'esperimento dei relativi adempimenti.
Risultano così violati i principi dell'art.3 Cost., con ovvi riflessi sulle garanzie introdotte dal successivo art.38, essendo evidenti, nei confronti dei soggetti interessati, il venir meno delle connotazioni di adeguatezza alle esigenze di vita, ivi tutelate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI