N. 281
SENTENZA 16-18 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso alla Commissione comunale di prima istanza per i tributi locali di Misano Adriatico, Ceschina Renzo, Mario, Riccardo e Marina impugnavano l'accertamento di aumento di valore delle aree fabbricabili da essi possedute prima del 1963;
Nel corso del giudizio i ricorrenti proponevano ricorso alla Corte di cassazione, con atto notificato il 5 marzo 1980, per regolamento preventivo di giurisdizione, affinché fosse riconosciuto il difetto di giurisdizione della suddetta Commissione, previa sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, asseritamente in contrasto con l'art. 108 della Costituzione in quanto, sia per la modalità della nomina che per la durata dell'incarico dei componenti della Commissione medesima, sarebbe stato violato il principio di imparzialità e di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia;
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 3 marzo 1988, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1988, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma in riferimento all'art. 108 della Costituzione;
Hanno ritenuto che la questione era collegata alla pronuncia sulla giurisdizione con carattere di necessaria pregiudizialità logica in quanto attengono al tema della giurisdizione stessa le questioni concernenti la composizione dell'organo giudicante proposte al fine di far valere violazioni di norme organiche relative allo stato del giudice, quale è quella che richiede la sua indipendenza;
Premesso che la questione di legittimità costituzionale di norme relative alla costituzione del giudice sono rilevanti solo se sollevate prima del compimento della fase processuale che si svolge davanti al giudice della cui legittima costituzione si dubita e che, nella specie, la questione, sollevata anche davanti alla Commissione per i tributi locali, non era stata da questa delibata, la Corte remittente ha osservato che l'interferenza con la risoluzione del problema di giurisdizione riguarda solo la norma che prevede la possibile riconferma dei membri di detta Commissione dopo il biennio (art. 47, ultimo comma, della legge n. 703 del 1952), in quanto non risulta in tal modo garantita l'indipendenza del giudice, e che l'eventuale soppressione di tale norma comporterebbe l'attribuzione della giurisdizione al medesimo organo, ma in una composizione legittima;
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte v'è stata soltanto costituzione delle parti private le quali, riportandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, hanno insistito sull'accoglimento della questione, anche con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza;
Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art. 108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina;
2. - La questione è fondata;
L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni è sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedi sentenze n. 49 del 1968 e, più specificamente, n. 25 del 1976), è proprio nella censurata prospettiva del reincarico che può ravvisarsi la fonte di una significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice rispetto all'organo dell'amministrazione cui compete il potere di provvedere alla conferma;
Tale orientamento va ribadito anche nella fattispecie, con conseguente necessità di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma impugnata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui prevede che i membri della Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possano essere riconfermati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI