Ordinanza 28/1989 (ECLI:IT:COST:1989:28)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: FERRI
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 11/01/1989
Deposito de˙l 24/01/1989;    Pubblicazione in G. U. 01/02/1989 n.5
Norme impugnate:  
Massime:  15077
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 28

ORDINANZA 11-24 GENNAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco Saja; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 / prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza in data 16 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sotto gli stessi profili impugnata;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui non prevede la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 878 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI