Ordinanza 279/1989 (ECLI:IT:COST:1989:279)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 16/05/1989
Deposito de˙l 18/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 24/05/1989 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  15358
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 279

ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1987 dal TAR della Toscana, sul ricorso proposto da Bimbi Lidia contro il Provveditorato agli Studi di Pisa, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza del 5 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 14 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui "esclude dalla immissione in ruolo e dalla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali i lettori in servizio nell'anno scolastico 1981-1962" presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere;

che la questione è insorta nel corso di un giudizio promosso da Laura Bimbi, lettrice presso le Università di Vienna e di Graz, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Provveditore agli Studi di Pisa l'aveva esclusa dalla graduatoria provinciale per l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie superiori, e aveva revocato la nomina in ruolo precedentemente conferitale: provvedimento motivato in base alla norma impugnata, secondo la quale hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, alle condizioni ivi indicate, solo i titolari nell'anno scolastico 1981-82 di supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, e non anche i lettori in servizio presso istituzioni straniere;

che al giudice a quo siffatta discriminazione sembra ingiustificata, soprattutto ricordando che nella precedente legge 25 agosto 1982, n. 604, il beneficio dell'immissione in ruolo, previsto dagli artt. 8 e 9 in favore degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato o determinato presso istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, era esteso anche ai lettori incaricati presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere;

che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la ricorrente, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la prof. Bimbi, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ha prestato ininterrotto servizio in qualità di lettrice presso le Università di Vienna e di Graz negli anni accademici 1978-1982;

che tali condizioni integrano i requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1982, onde la ricorrente ha titolo all'immissione in ruolo in base a questa legge, la cui efficacia non è soggetta a limiti temporali e quindi opera anche in favore di coloro che, avendo svolto l'incarico di lettore nei termini indicati dalla legge medesima, abbiano presentato domanda tardiva invocando ultroneamente la successiva legge n. 326 del 1984;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 3, secondo comma, di quest'ultima legge è irrilevante in quanto riguarda una norma diversa da quella applicabile nel caso di specie;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI