Ordinanza 262/1989 (ECLI:IT:COST:1989:262)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 09/02/1989;    Decisione  del 16/05/1989
Deposito de˙l 18/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 24/05/1989 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  15271
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 262

ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1987 dalla Corte dei cassazione nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. C.O.T. e Basile Rosa, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di cassazione nel giudizio tra la S.p.A. C.O.T. e Basile Rosa, licenziata per non avere, al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, fatto opzione al fine di protrarre il rapporto di lavoro al sessantesimo anno, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 637 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina la protrazione del rapporto di lavoro, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, per le sole donne lavoratrici, a una opzione da effettuarsi tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;

che, a parere del giudice rimettente, sarebbero violati gli artt. 3 e 37 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra la donna e l'uomo non gravato da siffatto onere; l'art. 4 della Costituzione, per la lesione che si produce del diritto al lavoro; l'art. 38 della Costituzione, per la possibile perdita del diritto alla pensione maturabile entro i limiti della età pensionabile per l'uomo.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 498 del 1988) la illegittimità costituzionale della norma impugnata e che, quindi, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37, 4 e 38 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 498 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI