N. 255
SENTENZA 16-18 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bianchetti Rosanna e Silectron S.p.a., iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 17 giugno 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vitagliano Carla e il Consorzio Cooperative Costruzioni, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Bianchetti Rosanna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Sergio Vacirca per Bianchetti Rosanna e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso nei confronti della Silectron S.p.a., al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, da Rosanna Bianchetti, avviata obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge 482 del 1968 e licenziata per esito negativo della prova, l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza del 5 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, nella interpretazione che di tali norme ha fornito la Corte di Cassazione, secondo la quale non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro, e che è ammissibile - per il rapporto lavorativo costituitosi con gli stessi - l'apposizione del patto di prova ai sensi dell'art. 2096 codice civile, con conseguente recedibilità del datore di lavoro;
Alla stregua di tale interpretazione, ormai costante e che, pertanto, costituisce diritto vivente, il rapporto di lavoro con appartenenti alle categorie protette dalla legge 482 del 1968 trova il suo titolo costitutivo non nell'atto d'avviamento al lavoro dell'ufficio competente, ma nell'atto negoziale in cui si concreta l'assunzione, che pur essendo vincolata dall'esterno sotto il profilo del previsto obbligo di contrarre, è compiuta in un ambito di autonomia privata;
Affermata la natura contrattuale del rapporto di lavoro in esame, la Cassazione ha, coerentemente, affermato anche l'opponibilità del patto di prova alle assunzioni obbligatorie;
Il denunciato contesto normativo, nella richiamata interpretazione, contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e tutela i diritti individuali e sociali dell'uomo, impedendo che tali diritti siano resi effettivi;
Esso violerebbe, inoltre, l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perpetrando, nei confronti di cittadini più deboli perché di ridotta capacità lavorativa, una situazione di ingiusta discriminazione e ciò in contrasto, altresì, con il principio di cui all'art. 4 della Costituzione, che sancisce per tutti i cittadini il diritto al lavoro;
Il giudice remittente si è richiamato, in proposito, alla sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1986, che ha affermato la necessità dell'intervento dello Stato a sostegno dei livelli occupazionali;
2. - Nel giudizio si è costituita la ricorrente, Rosanna Bianchetti, la quale ha chiesto, in via principale, una sentenza interpretativa di rigetto, sostenendo che la disposizione di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 842 del 1968, si spiega solo dando per acquisita la definitività ab origine del rapporto di lavoro con l'invalido;
In alternativa, la stessa parte privata ha chiesto una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in questione, sul rilievo che la legge n. 482 del 1968 è improntata al principio di solidarietà sociale, che deve operare in tutte le fasi che portano alla costituzione d'un rapporto di lavoro stabile;
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione, nei termini prospettati, vertendosi in materia di scelte discrezionali e non irragionevolmente operate dal legislatore;
Premesso, infatti, che, alle norme regolatrici della materia, il rapporto di lavoro delle categorie in esame non sorge dall'avviamento del disoccupato invalido, effettuato autoritativamente da un organo statuale, ma in virtù dell'atto negoziale col quale si concretizza l'assunzione, sarebbe coerente al sistema la facoltà di recesso dal contratto dell'imprenditore, durante il periodo di prova;
Né risulterebbero vanificate le perseguite finalità di tutela del lavoro, essendo l'esercizio della suddetta facoltà soggetto al sindacato giurisdizionale, anche perché la prova deve essere condotta in relazione a mansioni compatibili con lo stato di invalido o di menomato e la valutazione del suo esito prescinde da ogni influenza dello stato medesimo, con conseguente sua nullità, accertabile anche d'ufficio dal giudice del recesso, se risulti determinata dalle condizioni e dalle menomazioni del lavoratore;
5. - Con ordinanza del 17 giugno 1988, emessa nel corso di un giudizio tra Carla Vitagliano ed il Consorzio Cooperative Costruzioni relativo a licenziamento d'invalido per mancato superamento della prova, il Pretore di Bologna ha sollevato questione identica a quella dinanzi riferita, adducendo le medesime argomentazioni;
Anche in tale giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione alla stregua dei medesimi rilievi già formulati;
Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
Il Pretore di Bologna, con le due ordinanze di rimessione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, e dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella interpretazione della Corte di cassazione secondo cui il rapporto di lavoro con gli invalidi civili e categorie assimilate, avviati obbligatoriamente al lavoro, non si costituisce ex lege ma con un normale contratto nel quale può essere previsto il patto di prova ex art. 2096 del codice civile ed il conseguente libero recesso da parte del datore di lavoro;
A parere del giudice remittente, sarebbero violati: a) l'art. 2 della Costituzione in quanto non sarebbero resi effettivi i diritti individuali e sociali del lavoratore e sarebbero creati ostacoli al principio di solidarietà; b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione in quanto si creerebbe una situazione di ingiusta discriminazione nei confronti dei cittadini più deboli perché di ridotta capacità lavorativa; c) l'art. 4 della Costituzione in quanto alla detta categoria di lavoratori non sarebbe garantito il diritto al lavoro come per le altre;
2. - La questione non è fondata;
Si osserva anzitutto che l'interpretazione della norma, anche da parte della Corte di Cassazione, è ormai costante ed univoca. E proprio questa interpretazione ha dato causa all'incidente di illegittimità costituzionale;
Si rileva, quindi, che, per gli invalidi civili e assimilati, il rapporto di lavoro ha il suo titolo costitutivo non già nell'atto di avviamento al lavoro dell'autorità amministrativa ma nell'atto negoziale in cui si concreta l'assunzione la quale, pur essendo vincolata all'esterno per il profilo del previsto obbligo a contrarre, è compiuta nell'ambito dell'autonomia privata mediante un atto di volontà delle parti, cioè mediante un contratto. La sua stipulazione è resa necessaria anche dal fatto che la richiesta all'autorità amministrativa è numerica e non contiene alcuna specificazione, onde tutte le modalità relative allo svolgimento del rapporto (orario, mansioni, qualifica etc.) devono essere stabilite successivamente con un atto bilaterale;
La stessa legge non contiene alcuna prescrizione particolare e specifica in ordine al contenuto del rapporto;
Occorre, peraltro, salvaguardare l'autonomia delle parti e l'iniziativa dell'imprenditore, sia pure nei limiti fissati dall'art. 41 della Costituzione;
Questa Corte ha già esaminato (ordinanza n. 872 del 1988) la questione della legittimità costituzionale delle stesse norme come interpretate dalla Corte di cassazione ed ora di nuovo denunciate, e ne ha dichiarato la manifesta infondatezza;
3. - Non sussiste alcun impedimento che vieta la previsione o per contratto collettivo o per patto intervenuto tra le parti, da includersi nel contratto, del patto di prova, da stipularsi per atto scritto, ex art. 2096 del codice civile;
Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla prova adducendo un giusto o giustificato motivo. Il rifiuto è soggetto al sindacato del giudice. Se esso risulta ingiustificato, il datore di lavoro è liberato dall'obbligo della stipulazione; in caso contrario (sussistenza del giusto o giustificato motivo) il datore di lavoro deve egualmente stipulare il contratto di lavoro;
Inoltre, l'esperimento deve riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidità o di minorazione fisica del lavoratore e l'esito della prova non deve essere assolutamente influenzato da considerazioni di minor rendimento dovute alla infermità o alle minorazioni. Infine, il recesso del datore di lavoro deve avere una adeguata motivazione;
In caso di controversia, la corretta conduzione e il corretto espletamento della prova è soggetta al sindacato del giudice al quale potrà rivolgersi il lavoratore che ritiene leso il proprio diritto;
4. - In tale situazione non sussiste la violazione degli invocati precetti costituzionali;
Risulta, invero, sufficientemente garantito l'adempimento, da parte del datore di lavoro, del dovere di solidarietà che egli ha e, conseguentemente, il diritto individuale e sociale del lavoratore invalido, senza che vi sia alcuna discriminazione a suo danno. È garantito il suo diritto al lavoro come per tutti gli altri lavoratori nella giusta considerazione dello stato di invalidità e di minorazione fisica, sicché gli scopi altamente sociali delle norme di previsione non restano frustrati;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI