N. 254
SENTENZA 16-18 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art. 9, punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), promosso con l'ordinanza emessa il 3 giugno 1988 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e lo S.C.A.U., iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Chiapponi Oreste nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Sergio Grasselli e Diego Ziini per Chiapponi Oreste e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1988 il Pretore di Piacenza, nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e S.C.A.U., ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537, con modificazioni, nonché dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), "nella parte in cui dispongono che per le zone svantaggiate determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, l'onere contributivo dovuto allo S.C.A.U sia ridotto al 40%, anziché prevedere la totale esenzione così come stabilito per le zone montane al di sotto dei 700 metri, a cui in virtù dello stesso art. 13 sono state equiparate";
Il giudice a quo premette che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 30 dicembre 1985, dichiarante l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, il regime dei contributi agricoli unificati dovuti per le zone montane sotto i 700 metri, è stato uniformato a quello delle zone montane site sopra i 700 metri, talché alle prime si estende l'esenzione totale contributiva prevista per le seconde;
Osserva, poi, che la citata sentenza non ha viceversa "dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato e comunque non ha fatto riferimento alle zone svantaggiate e che anzi l'art. 9, punto 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha espressamente mantenuto inalterata per queste ultime la quota contributiva già stabilita dall'art. 13, mediante il richiamo di cui all'art. 8 della legge n. 41 del 1978". Pertanto, sulla base dell'"originaria equiparazione operata dalla legge tra zone montane sotto i 700 metri e zone svantaggiate, appare fondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dei suddetti artt. 13 e 9 citati, sotto il profilo della disparità di trattamento, in relazione all'art. 3 della Costituzione";
2. - Con memoria del 5 dicembre 1988 si è costituito il Sig. Oreste Chiapponi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Grasselli, sostenendo l'illegittimità delle norme impugnate. Infatti, non vi sono ragioni giustificatrici di una diversità di trattamento, che lo stesso legislatore ha escluso allorché ha equiparato il trattamento riservato alle aziende agricole site in zone svantaggiate a quello proprio delle aziende ubicate in territori montani di livello inferiore ai 700 metri;
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di infondatezza per le differenziazioni esistenti tra zone svantaggiate e montane; il che rende ragionevole il permanere di una graduazione nelle agevolazioni;
Considerato in diritto
1.1 - Per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine superiore ai settecento metri sussiste normativamente l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura (art. 7 decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41). Per effetto della sentenza di questa Corte n. 370 del 1985 l'esenzione è stata estesa ai terreni, d'identica configurazione, situati ad altitudine inferiore ai 700 metri: al riguardo, ha rilevato la Corte, non poter trovare, infatti, ragionevole sostegno il mero criterio altimetrico;
1.2 - Il giudice remittente assume che i medesimi criteri devono trovare applicazione per le cosiddette zone agricole svantaggiate. A queste ultime, infatti, sono riferibili in astratto le agevolazioni contributive previste per i territori montani, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537. Per converso, nelle zone in questione il contributo risulta dovuto soltanto nella misura del 40% dell'intero ammontare (del 20% per il Mezzogiorno);
Il remittente ravvisa violato perciò, ex art. 3 della Costituzione, il principio di eguaglianza, versandosi in situazione identica a quella dei territori montani, così come qui descritto;
2. - La questione non è fondata;
La citata sentenza n. 370 non ha escluso, intanto, che la corresponsione dei contributi, purché non collegata al casuale criterio altimetrico, possa essere altrimenti regolata. Per la individuazione puntuale delle zone svantaggiate poi, sulla quale si incentra l'attuale vertenza, vige, in concreto, la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;
In virtù di tale regolamentazione restano fissati pertinenti e specifici criteri di zonizzazione con correlata individuazione, per i singoli territori, delle cause di preminente depressione, atte a validamente giustificare gli interventi agevolativi ai sensi del piano agricolo nazionale, redatto, giusta l'indicata legge n. 984 del 1977, dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare e successivamente approvato dal Consiglio dei ministri;
Quanto precede appare bastevole per affermare che il delineato sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un unicum normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni montani;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI