Sentenza  253/1989 (ECLI:IT:COST:1989:253)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 21/02/1989;    Decisione  del 16/05/1989
Deposito de˙l 18/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 24/05/1989 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  13957
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 253

SENTENZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988, avente per oggetto: "Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 21 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il ricorrente, e l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 21 dicembre 1988, il Commissario dello Stato per la regione Siciliana ha impugnato davanti a questa Corte l'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento", deducendone l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, 5, 97 e 128 della Costituzione, in relazione ai limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 14 dello Statuto.

La disposizione impugnata prevede la proroga fino al 30 giugno 1989 delle garanzie occupazionali - già disposte da precedenti leggi - a favore di taluni lavoratori degli ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché dei contratti a termine stipulati dai Comuni - ai sensi delle leggi regionali nn. 37 del 1985 e 26 del 1986 - per prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia.

La norma, nel presupposto che la legge di assestamento abbia la stessa natura giuridica della legge di bilancio, viene censurata in quanto, introducendo una nuova spesa, violerebbe il terzo comma dell'art. 81 della Costituzione. Per la sua natura sostanziale, si porrebbe poi in contrasto anche con il quarto comma dello stesso art. 81, non prevedendo un'adeguata copertura in relazione agli oneri derivanti dalla proroga delle garanzie occupazionali e dei predetti contratti a termine. In tal senso, infatti, in assenza di qualsiasi seppur generico riferimento a nuove o maggiori entrate, il mero "riscontro" della spesa nel bilancio pluriennale non costituirebbe un'idonea indicazione dei mezzi atti a farvi fronte.

Peraltro, nella parte in cui dispone la proroga dei contratti a termine (che l'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1986 prevedeva di durata biennale e non rinnovabili) stipulati da Comuni per prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non risponderebbe alle effettive esigenze dei comuni che potrebbero, in ipotesi, aver già esaurito la fase istruttoria delle predette procedure, ma bensì al mero interesse dei singoli dipendenti al mantenimento del posto di lavoro.

Dalla indiscriminata e diretta operatività della proroga dei contratti a termine deriverebbe, altresì, la lesione dell'autonomia comunale garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, mentre l'applicabilità di detta proroga anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge violerebbe il principio generale della certezza del diritto evidenziando l'abnormità della disposizione impugnata.

Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia sostenendo l'infondatezza di tutte le censure suesposte e chiedendo che venga conseguentemente dichiarata la legittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato in diritto

Va anzitutto rilevato che, nelle more del presente giudizio, il testo legislativo contenente la disposizione denunciata, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento", è stato (ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale) promulgato (legge 1° febbraio 1989, n. 3) ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 6, del 7 febbraio 1989.

Successivamente, il legislatore regionale, con legge 20 febbraio 1989, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, n. 9 del 21 febbraio 1989 ed entrata in vigore nello stesso giorno), ha espressamente abrogato (art. 5, comma quinto) l'art. 14 della legge n. 3 del 1989, la norma cioè oggetto del presente giudizio, provvedendo a sostituirne la disciplina con altra che non appare censurabile alla luce delle deduzioni svolte dal Commissario di Governo nel suo ricorso introduttivo, e la cui efficacia, peraltro, retroagisce alla data del 1° gennaio 1989 (art. 9 legge 20 febbraio 1989, n. 4).

Poiché dunque l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 4 del 1989, non solo abroga la norma impugnata in via preventiva dal Governo, ma, innovandone il contenuto con efficacia retroattiva, ne impedisce anche qualsiasi possibile effetto successivo alla sua promulgazione, viene meno la materia del contendere e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col quale il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre 1988, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI