Sentenza  248/1989 (ECLI:IT:COST:1989:248)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 21/02/1989;    Decisione  del 16/05/1989
Deposito de˙l 18/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 24/05/1989 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  12880 12881
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 248

SENTENZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modifiche in legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1987 dal TAR della Toscana sul ricorso proposto da Esposito Domenico ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 625 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Esposito Domenico ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Carlo Lessona per Esposito Domenico e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio per il riconoscimento di maggiori pretese retributive nel pubblico impiego, il TAR della Toscana, con ordinanza del 15 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - dell'art. 17, terzo comma, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, ai fini della valutazione dell'anzianità pregressa, quale livello iniziale il settimo anche per gli ufficiali provenienti da carriere militari inferiori.

Il giudice a quo rileva che il decreto legge suddetto, nel ridisciplinare l'assetto retributivo del personale militare, ha previsto (primo comma dell'art. 17) che l'inquadramento nei livelli stipendiali (di cui al precedente art. 16) abbia luogo, a decorrere da una certa data, sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale (o a sottufficiale o a carabiniere) e ha fissato (secondo comma dello stesso art. 17) i criteri per la determinazione dello stipendio nei nuovi livelli retributivi, a seconda che il personale si trovi, alla data di riferimento, nel livello retributivo iniziale tra quelli della carriera di appartenenza (lett. a) ovvero nel secondo livello (o in quelli successivi) della stessa carriera (lett. b). In particolare per coloro che si trovino nel secondo livello retributivo, la norma introduce un meccanismo di calcolo in base al quale, determinato lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore, si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento, e si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente superiore; tale criterio si applica anche per la valutazione delle anzianità conseguite in carriere diverse da quella di appartenenza (lett. c).

Il terzo comma del medesimo art. 17, poi, dispone che, per gli ufficiali non provenienti da carriere militari inferiori, che si trovino nel secondo livello retributivo o in quelli successivi, la determinazione dello stipendio abbia luogo considerando come livello iniziale il settimo.

Il giudice rimettente ritiene che tale ultima disposizione contrasti con il criterio della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) perché la sua applicazione comporta una diversa valutazione delle anzianità per gli ufficiali provenienti o non provenienti da carriere militari inferiori, ma tutti svolgenti le medesime mansioni ed inquadrati nella stessa carriera di ufficiali, per alcuni soltanto dei quali il periodo pregresso, fino alla nomina a tenente, viene valutato come svolto nel sesto livello secondo il meccanismo di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 17, con ciò operandosi per la prima volta una differenziazione tra le due categorie di ufficiali che pur si trovano nella medesima posizione giuridica e sono state sempre unitariamente considerate dal legislatore.

Tanto più irrazionale appare, ad avviso del giudice a quo, il sistema discriminatorio introdotto dalla norma denunciata, ove si consideri che esso si applica ai militari soltanto fino al grado di tenente colonnello, restando i colonnelli esclusi dalla relativa disciplina.

Si sostiene, inoltre, che la norma denunciata, contrasterebbe con gli artt. 36 e 97 della Costituzione, perché l'attribuzione di stipendi minori ad una categoria di ufficiali (quelli provenienti da carriere inferiori) violerebbe il principio della retribuzione proporzionale alla quantità del lavoro nonché quello della imparzialità dell'Amministrazione, per i quali a parità di anzianità di servizio e di grado deve corrispondere eguale retribuzione.

Si sono costituiti nel presente giudizio gli originari ricorrenti nel giudizio a quo, per sostenere la fondatezza della questione formulando considerazioni sostanzialmente conformi a quelle dell'ordinanza di rimessione.

In difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga respinta in quanto infondata.

La difesa dello Stato ha chiarito che la provenienza o meno da carriera militare inferiore è presa in considerazione dalla norma denunciata al fine di determinare la classe o l'aumento biennale dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito da ciascun dipendente e non invece per attribuire un livello inferiore o superiore.

In particolare ha rilevato che il legislatore non ha inteso disconoscere la parità delle attuali funzioni e responsabilità delle due categorie di ufficiali, ma, considerate meno qualificate le funzioni svolte nelle carriere inferiori a quella di appartenenza, ha nell'ambito del suo potere discrezionale riservato a quelle una minore ricostruzione economica nella attuale carriera, privilegiando invece la valutazione del servizio pregresso svolto dagli ufficiali sempre nella carriera di appartenenza.

Infine ha precisato la inconferenza del richiamo alla disciplina vigente per i colonnelli, appartenendo essi alla c.d. "dirigenza militare", regolata da specifiche disposizioni rispondenti a diversi criteri informatori generali.

In prossimità dell'udienza di discussione gli originari ricorrenti del giudizio a quo hanno presentato memoria, nella quale ribadiscono le ragioni già evidenziate a sostegno della fondatezza della proposta questione.

Considerato in diritto

1. - Con ordinanza in data 15 gennaio 1987, pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, il tribunale amministrativo regionale della Toscana sottopone all'esame della Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Ad avviso del giudice a quo viene in questo modo a determinarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra ufficiali che, pur trovandosi nella medesima qualifica, non provengono da carriere inferiori ed ufficiali che invece vi provengono, perché solo per i primi è previsto, come base iniziale per la valutazione dell'anzianità, il settimo livello, mentre per i secondi è considerato come base della valutazione il sesto livello.

Altra questione di costituzionalità della stessa norma impugnata è sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, nell'assunto che il trattamento più sfavorevole per la seconda categoria di ufficiali determinerebbe la lesione del diritto costituzionalmente garantito "ad una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto", risultandone anche violato il principio di imparzialità, secondo cui, a parità di anzianità di servizio e di grado, dovrebbe corrispondere eguaglianza di retribuzione.

2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è fondata.

L'art. 17, primo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel ridisciplinare al titolo V l'assetto retributivo del personale militare, prevede che "l'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale".

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i criteri con i quali determinare lo stipendio nei nuovi livelli retributivi, sia per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, sia per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza.

Con il terzo comma dello stesso art. 17, che è la norma impugnata, si stabilisce poi che, ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma, per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, debba considerarsi livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

Orbene quest'ultima previsione determina certamente una ingiustificata discriminazione a danno degli ufficiali provenienti da carriere inferiori. Difatti prima della entrata in vigore della norma di cui si tratta, il trattamento economico degli ufficiali non era differenziato, per cui appare irragionevole che le due categorie di ufficiali siano state discriminate fra loro, essendo stato riservato ad una di esse un trattamento economico deteriore rispetto a quello dell'altra senza che ciò sia conseguente, come è stato rilevato dal giudice a quo, al superamento delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di valore (sentenza n. 219 del 1975).

Né al riguardo potrebbe valere il richiamo, contenuto nella memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, alla circostanza che le due categorie "presentino diversa precedente preparazione e diversa esperienza e professionalità", in considerazione delle quali il legislatore ha ritenuto, nel suo discrezionale apprezzamento, di dover consentire una maggiore e migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferiori rispetto a quelli che, invece, provengano da queste ultime.

Al riguardo va osservato che se la diversità di esperienza e professionalità, che potrebbe emergere dalla diversità di provenienza, può assumere valore ai fini dell'avanzamento degli ufficiali, come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 224 del 1987) in quanto, a questi ultimi fini, appare ragionevole attribuire una considerazione maggiore al servizio prestato nella medesima carriera di ufficiale, essendo plausibile che tale servizio sia idoneo ad ingenerare una più specifica e qualificante esperienza in relazione alle qualifiche superiori da conferire, la medesima diversità di provenienza non può invece giustificare, a parità di qualifica e di funzioni, un trattamento economico differenziato, salvo che ciò non sia determinato da altra ragionevole giustificazione (sentenza n. 1089 del 1988) non ravvisabile della specie.

La norma denunciata, consentendo dunque che, ai fini della determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuito agli ufficiali provenienti dalla carriera dei sottufficiali una o più classi di stipendio inferiori, è costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

3. - L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI