N. 237
ORDINANZA 13-21 APRILE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 16, cpv. e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti dalla s.r.l. Fond Metal Gnali contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Salò, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 ha sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) per contrasto sia con gli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost. sia con l'art. 36 Cost.;
che, in particolare, con la prima questione il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate violino gli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., in quanto, ai fini dell'obbligo di verbalizzare in relazione ai provvedimenti collegiali la votazione avvenuta ad unanimità o con il dissenso di alcuno dei componenti il collegio, equiparerebbero i componenti le commissioni tributarie ai magistrati ordinari ed amministrativi mentre i primi si troverebbero in una posizione sostanzialmente differente poiché per essi, diversamente che per i secondi, non vi è alcuna previsione di sanzioni disciplinari che possano garantire l'esatto adempimento dei nuovi obblighi di verbalizzazione e di custodia dei plichi;
che, con la seconda questione, il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate violino l'art. 36 Cost., in quanto impongono ai componenti le commissioni tributarie nuovi e gravosi oneri ed incombenti aggiuntivi (relativi alla verbalizzazione delle decisioni di tutti i provvedimenti collegiali ed al confezionamento ed alla custodia dei plichi contenenti i verbali) per i quali, alla stregua dell'attuale sistema di retribuzione dei giudici tributari (art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) non è previsto alcun compenso economico;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;
Considerato, in ordine alla prima questione, che la mancanza di sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte dei componenti le commissioni tributarie, degli obblighi di verbalizzazione introdotti dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, palesemente non comporta alcuna violazione dei principi d'indipendenza ed autonomia della magistratura, di cui agli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., come questa Corte ha già deciso (cfr. ordinanza n. 1140 del 1988);
che pertanto non può ritenersi illegittima la disposizione impugnata nella parte in cui pone l'obbligo di verbalizzazione delle decisioni collegiali, tanto più che l'eventuale inadempimento doloso di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale;
che, in conseguenza, la prima questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Considerato, in ordine alla seconda questione, che, con la sentenza n. 18 del 1989, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispongono che "è compilato sommario processo verbale" anzi che "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";
che, di conseguenza, si rende indispensabile restituire gli atti al giudice a quo affinché provveda ad un nuovo esame della questione alla luce della normativa risultante a seguito dell'indicata dichiarazione d'incostituzionalità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Ordina la restituzione alla medesima Commissione tributaria di primo grado di Brescia degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento all'art. 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI