Ordinanza 227/1989 (ECLI:IT:COST:1989:227)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 09/02/1989;    Decisione  del 12/04/1989
Deposito de˙l 20/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 26/04/1989 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  15442
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 227

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e la S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della C.L.M. Sud S.p.a. in amministrazione straordinaria, promosso dall'Esattoria Comunale di Torino, il Tribunale di tale città ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n. 720/1988), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude l'estensione della prelazione agli interessi sui crediti assistiti dal privilegio, quali sono i crediti tributari, maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione straordinaria);

che l'ordinanza in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986, sollecitando l'estensione del principio in essa affermato;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né vi è stata costituzione delle parti;

Considerato che, come già questa Corte ha più volte affermato (cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza n. 226 del 1989) l'estensione della prelazione agli interessi è stata sancita, con la sentenza n. 300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione;

che, nella specie, vengono invece in considerazione interessi che accedono ad un credito tributario, sicché non è conferente il richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI