Ordinanza 225/1989 (ECLI:IT:COST:1989:225)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 12/04/1989
Deposito de˙l 20/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 26/04/1989 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  15348 15349
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 225

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse il 30 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Pretore di Modena e il 30 settembre 1988 (nn. 4 ordinanze) dal Pretore di Bergamo, rispettivamente iscritte ai numeri da 696 a 698 e da 797 a 800 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988 e 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti titolari di pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché di pensione di vecchiaia a carico del medesimo Fondo - avevano richiesto l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Modena, con due ordinanze di identico contenuto emesse in data 30 maggio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;

che identica questione è stata sollevata con riguardo all'ipotesi di contitolarità di pensione di riversibilità e di pensione d'invalidità, sia dal medesimo Pretore con ordinanza 30 maggio 1988, che dal Pretore di Bergamo con quattro analoghe ordinanze tutte emesse in data 30 settembre 1988;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1144 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di invalidità a carico del medesimo Fondo;

che, pertanto, la relativa questione è manifestamente inammissibile;

che, con la successiva sentenza n. 142 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato illegittimo con riguardo all'ipotesi di contitolarità di pensione di riversibilità e pensione di vecchiaia; che, quindi, è manifestamente inammissibile anche la questione concernente l'integrazione al minimo del trattamento de quo nell'ipotesi di cumulo con la pensione di vecchiaia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia titolare di pensione di invalidità a carico della medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia titolare di pensione di vecchiaia a carico della medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 142 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI