N. 222
ORDINANZA 12-20 APRILE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 maggio 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Messina, sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata, in quanto va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985 e ordinanza n. 170 del 1988);
che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI