Ordinanza 216/1989 (ECLI:IT:COST:1989:216)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 12/04/1989
Deposito de˙l 20/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 26/04/1989 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  15537
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 216

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, in quanto "penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare";

Considerato che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad apparire non univoche - si censurano, infatti, ora la "penalizzazione" del danneggiamento di "ogni cosa, dalla più comune (la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla più specializzata (il carro armato ) e sofisticata (il computer)", ora la indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento colposo sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che "dalla nozione di colpa non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato" - risultano comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n. 280 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 4 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI