Ordinanza 200/1989 (ECLI:IT:COST:1989:200)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 10/04/1989
Deposito de˙l 12/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1989 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  15535
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 200

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorità di P.S. o il Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di ripeterla nel luogo di nuova residenza";

considerato che la stessa questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 22 marzo 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI