N. 20
SENTENZA 11-24 GENNAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco Saja; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988, depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi" riapprovata, a seguito di rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.
Sostiene il ricorrente che la normativa regionale, prevedendo la progressione in carriera in soprannumero dei giovani - inizialmente assunti con contratto a termine in virtù della legge statale 1° giugno 1977 n. 285 e successivamente immessi nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984 n. 138 - a prescindere cioè dalla capienza degli organici, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali, dettati dal legislatore nazionale, in materia di occupazione giovanile, violando altresì il principio di eguaglianza, i principi stabiliti dalla legge-quadro sul pubblico impiego con specifico riferimento ai contenuti della contrattazione collettiva, nonché l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito, dagli artt. 5 e 128 Cost., agli altri enti di destinazione del personale immesso nei rispettivi ruoli.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio il sistema dell'immissione in ruolo previsto dal legislatore statale, prima in misura graduale e proporzionale alle disponibilità di organico ai sensi del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, e poi in modo definitivo con un sistema soprannumerario che prescinde dalla vacanza delle dotazioni organiche, presuppone per la progressione in carriera del personale così immesso il necessario e previo riassorbimento dello stesso nel ruolo ordinario, tant'è vero che il decimo comma dell'art. 5 della legge n. 138 del 1984 vieta alle regioni e agli altri enti di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei contingenti soprannumerari.
L'inosservanza del principio di riassorbimento, desumibile dall'intero sistema della legislazione statale concernente l'occupazione giovanile, si risolverebbe in una violazione dell'art. 117 Cost., parametro che risulterebbe altresì leso dal mancato rispetto della normativa contrattuale del settore - per il triennio 1985/87 - recepita nella legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97. L'art. 6, nono comma, di tale legge infatti prevede per il personale in servizio di ruolo, una riserva del 35-40% dei posti disponibili (da mettere a concorso) fino all'ottava qualifica funzionale. Ma il collocamento in soprannumero nell'ottava qualifica funzionale disposto dalla legge impugnata vanificherebbe, di fatto, l'obbligo della riserva dei posti da mettere a concorso, dal momento che i beneficiari, occuperebbero, fino al loro completo riassorbimento, tutti i posti risultanti disponibili nell'ottava qualifica.
La normativa censurata violerebbe, inoltre, il principio di eguaglianza creando un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione: a) al restante personale di ruolo, la cui progressione è subordinata alla sussistenza di una vacanza organica nella qualifica professionale superiore; b) ai dipendenti di ruolo della 7ª qualifica funzionale, che, ingiustificatamente sopravanzati dai beneficiari dell'impugnato provvedimento legislativo, vedono vanificate le loro prospettive di accesso all'ottava qualifica, dovendo attendere l'assorbimento nell'organico dei "nuovi" soprannumerari; c) ai "giovani" immessi in ruolo in soprannumero delle altre regioni, i quali non godono di un'analoga normativa di favore che consente loro la progressione in carriera a prescindere dal riassorbimento nella qualifica iniziale di inquadramento.
La normativa regionale, infine, in quanto applicabile anche agli altri enti pubblici, destinatari delle norme statali che prevedono l'immissione in ruolo, ne violerebbe l'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita dagli artt. 5 e 128 Cost.
Si è costituita fuori termine la regione Abruzzo contestando la fondatezza di tutti i motivi del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Considerato in diritto
1. - Con ricorso del Governo è impugnata in via principale la legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi", approvata il 18 maggio 1988 e riapprovata dal Consiglio regionale, a seguito di rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.
Si sostiene nel ricorso che la legge regionale, prevedendo la progressione in carriera in soprannumero dei giovani che, assunti in virtù della legge 1° giugno 1977 n. 285, sono stati immessi in soprannumero nei ruoli, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, viola: a) l'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto sia con i principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia di occupazione giovanile, che prevedono il riassorbimento dei contingenti soprannumerari, sia con la normativa contrattuale del settore per il triennio 1985/87, recepita con la legge regionale n. 97 del 1987, perché vanifica la riserva per concorso del 35-40% dei posti disponibili fino all'ottava qualifica funzionale; b) l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparità di trattamento sia con il restante personale di ruolo la cui progressione presuppone la vacanza organica, sia con i dipendenti appartenenti alla settima qualifica funzionale sopravanzati dai beneficiari della legge impugnata, sia con il personale immesso nei ruoli delle altre regioni in virtù delle leggi sull'occupazione giovanile e che non gode di analogo beneficio; c) gli artt. 5 e 128 Cost., perché l'art. 1 della legge impugnata estende gli effetti della legge agli altri enti di destinazione del personale in parola, in contrasto con l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti stessi.
2. - La prima censura, è fondata.
Al riguardo va precisato che, in virtù della legge 16 maggio 1984 n. 138, si è provveduto, mediante esami di idoneità, alla definitiva sistemazione, anche in soprannumero, del personale assunto originariamente con la legge 1° giugno 1977 n. 285 recante "provvedimenti per l'occupazione giovanile".
La progressione in carriera del personale in parola, assunto in ruolo, presuppone necessariamente, in base alla legge n. 138 del 1984, il suo previo riassorbimento nel ruolo ordinario, ciò desumendosi in particolare, come esattamente si sostiene nel ricorso del Governo, dal decimo comma dell'art. 5 della legge testé richiamata, il quale vieta alle regioni ed agli altri enti di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei contingenti soprannumerari.
Tale principio, contenuto nella legge statale, è vincolante per il legislatore regionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché la disciplina dell'occupazione giovanile, in quanto facente parte della materia dell'occupazione, spetta alla competenza legislativa dello Stato che può spingersi fino a porre norme di dettaglio, essendo l'occupazione qualcosa che trascende le singole materie, onde la relativa disciplina statale può coinvolgere tutti i settori di competenza regionale, in vista degli obbiettivi superiori propri di una politica occupazionale (sent. n. 998 del 1988).
Una volta ritenuto vincolante per il legislatore regionale il principio secondo cui la progressione in carriera del personale inquadrato in ruolo in virtù delle leggi in materia di occupazione giovanile è subordinata al previo riassorbimento del soprannumero formatosi per effetto di tale inquadramento, la censura prospettata in riferimento all'art. 117 Cost. va accolta perché la legge impugnata, stabilendo che il personale soprannumerario laureato, collocato nella settima qualifica funzionale ex art. 5, quinto comma, della l. n. 138 del 1984, possa essere inquadrato in soprannumero alla ottava qualifica funzionale, altera il sistema del riassorbimento cui si ispira la legge statale, determinando un surrettizio aumento della dotazione organica, in quanto elimina il soprannumero della settima qualifica mediante il suo spostamento nella qualifica superiore, anziché mediante il previsto riassorbimento.
3. - L'accoglimento della censura prospettata in riferimento all'art. 117 Cost. rende superfluo l'esame delle altre.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo recante "disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi", approvata dal Consiglio regionale il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI