Sentenza  2/1989 (ECLI:IT:COST:1989:2)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 09/01/1989
Deposito de˙l 18/01/1989;    Pubblicazione in G. U. 25/01/1989 n.4
Norme impugnate:  
Massime:  12732
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 2

SENTENZA 9-18 GENNAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.56, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 3 lett. d) dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Orlandi Alberto ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 7 marzo 1988, il G.I. presso il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto con l'art.112 Cost., nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo, anche nel caso indicato dalla lett. d) terzo comma dello stesso art. 56.

Il giudice a quo presso il quale pende appunto un procedimento relativo al delitto punito dall'art. 56 terzo comma lett. d) (per un caso di annotazione nei certificati di cui all'art.3 dello stesso decreto di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati) ha osservato che, in base alla sentenza n. 89 del 1982 della Corte Costituzionale, la c.d. pregiudiziale tributaria in tanto è giustificabile in quanto l'accertamento del reato o la pena relativa dipendano dall'accertamento del tributo evaso.

Nell'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 56, terzo comma che punisce "chiunque, nei certificati di cui all'art. 3, indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte", la sussistenza del delitto e la misura della pena sono del tutto indipendenti dall'entità del tributo evaso, perché il reato è consumato mediante l'infedele annotazione sul certificato previsto dall'art. 3, e la prova di tutti gli elementi costitutivi è acquisibile in modo assolutamente indipendente da ogni accertamento tributario.

Il divieto di procedere, stabilito dall'art. 56, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, finirebbe altrimenti per integrare un'ingiustificata deroga all'obbligatorietà dell'azione penale invece stabilita dall'art. 112 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del terzo comma lett. d) dello stesso articolo si ricava che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazione nei certificati di cui al precedente art. 3 di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati.

Ma l'esistenza e l'accertamento di simile delitto, che si consuma con la falsa indicazione, è del tutto indipendente dall'entità del tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista. Talché, come già ritenuto da questa Corte nelle ipotesi considerate dalla sentenza n. 89 del 1982, il divieto di procedere fino a quando l'accertamento dell'imposta non sia divenuto definitivo, privo come è di qualsiasi giustificazione sostanziale o processuale, integra una deroga irrazionale al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 della Costituzione.

Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui si riferisce anche alla precedente lettera d) del comma terzo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI