Ordinanza 198/1989 (ECLI:IT:COST:1989:198)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 22/02/1989;    Decisione  del 10/04/1989
Deposito de˙l 12/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1989 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  15457
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 198

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Silitalia e Gabuti Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O. n. 775 del 1988), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza "congelati" viene scaglionato nel tempo, e datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro entro il periodo 31 maggio 1982 - 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, già disattesa da questa Corte con ordinanza n. 1155 del 1988.

Considerato che, a prescindere dalla considerazione che il giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i 175 punti di contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988;

che non vi sono ragioni per modificare tale decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI