Ordinanza 196/1989 (ECLI:IT:COST:1989:196)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 09/02/1989;    Decisione  del 10/04/1989
Deposito de˙l 12/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1989 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  15345
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 196

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n. 741 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore, che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanze n. 115 e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;

che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che possono fondare un mutamento della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI