Ordinanza 193/1989 (ECLI:IT:COST:1989:193)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 25/01/1989;    Decisione  del 10/04/1989
Deposito de˙l 12/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1989 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  15441
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 193

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 3 di Pesaro contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla U.S.L. n. 3 di Pesaro contro l'Ufficio Imposte Dirette della stessa città, avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ritardato versamento delle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo e dipendente relativi all'anno 1982, la Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro ha sollevato, con ordinanza del 4 marzo 1988 (R.O. n. 613 del 1988), questione di legittimità costituzionale del citato art. 92, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione remittente, l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata fra due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, seppure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di chi ometta il versamento fino a quando, rilevata dall'Ufficio competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole e, pertanto, in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, la norma censurata violerebbe, ad avviso della stessa Commissione, gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni all'effettiva gravità delle violazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che identiche questioni, con riferimento ai medesimi profili, sono già state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanze n. 132 e n. 954 del 1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (vedi artt. 9 e 92, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973);

che, non essendo stati proposti motivi nuovi o diversi, non v'è ragione di modificare le precedenti decisioni e che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI