Ordinanza 187/1989 (ECLI:IT:COST:1989:187)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 11/01/1989;    Decisione  del 10/04/1989
Deposito de˙l 12/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1989 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  12007
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 187

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: , prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Bronzini Alessandro, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede come causa di sospensione della cu- stodia cautelare il legittimo impedimento dell'im- putato a comparire perché chiamato contemporaneamente a comparire avanti ad altra autorità giudiziaria";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato - ipotesi nella quale il giudice a quo riconduce l'impossibilità per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due o più procedimenti - è configurata dall'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento, entrambi previsti dal legislatore proprio per tutelare il diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI