Ordinanza 185/1989 (ECLI:IT:COST:1989:185)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 10/04/1989
Deposito de˙l 12/04/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1989 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  15266
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 185

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno Italo ed altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e dell'art. 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, "nella parte in cui non prevedono la corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorché la prestazione eseguita non può ritenersi saltuaria od occasionale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione proposta richiede "una precisazione dei limiti oltre i quali la prestazione eseguita non può ritenersi 'saltuaria od occasionale'", in tal modo postulando una scelta fra più soluzioni possibili, senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata, scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14 marzo 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI