Ordinanza 175/1989 (ECLI:IT:COST:1989:175)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 09/03/1989
Deposito de˙l 29/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 05/04/1989 n.14
Norme impugnate:  
Massime:  12005
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 175

ORDINANZA 9-29 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988 dal Pretore di Gallipoli nel procedimento civile vertente tra De Francesco Giuseppe e Merenda Massimo, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'atto di citazione era stato notificato a mezzo del servizio postale ed il termine di venti giorni era spirato durante la giacenza del plico, il Pretore di Gallipoli, con ordinanza emessa l'8 giugno 1988 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che la notifica si abbia per effettuata al momento del deposito del plico presso l'ufficio postale per la giacenza;

che, a parere del giudice a quo, la statuizione della norma impugnata - per cui la notificazione degli atti si consideri come eseguita trascorso il decimo giorno di giacenza - determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, secondo cui la notifica si realizza con il deposito nella casa comunale e la spedizione dell'avviso al destinatario;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la declaratoria d'infondatezza sulla base della sostanziale diversità tra le fattispecie oggetto delle due norme;

Considerato che questa Corte ha più volte escluso che il diverso meccanismo previsto affinché l'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario - in caso di irreperibilità di questi - dall'art. 140 del codice di procedura civile, ovvero nell'ipotesi normativa di notificazione a mezzo del servizio postale, concreti lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che tale affermazione, già contenuta nella sentenza n. 213 del 1975 e ribadita nella sentenza n. 121 del 1984 con riferimento al regime vigente anteriormente alla norma impugnata, è stata riaffermata - con riguardo alla più completa e garantistica disciplina di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nell'ordinanza n. 904 del 1988, resa in un'ipotesi specularmente opposta rispetto alla questione de qua, ove disposizione denunziata e tertium comparationis risultavano inversamente prospettati;

che, in proposito, è stata sottolineata la diversità della funzione assolta dal deposito della copia dell'atto presso la casa comunale e del relativo avviso ex art. 140 del codice di procedura civile, rispetto al ruolo svolto dal deposito nell'ufficio postale e dal conseguente avviso rilasciato, ai sensi della norma impugnata, dall'agente postale;

che questi ultimi adempimenti risultano finalizzati a consentire al destinatario, entro un congruo lasso di tempo, il ritiro del plico e con esso l'acquisizione di quegli elementi, viceversa già resi espliciti nell'avviso di cui all'art. 140 del codice di procedura civile, onde, rispetto a tale norma, appare del tutto giustificato il differimento della presunzione di conoscenza fissato dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo il quale la notificazione si ha per eseguita decorsi i dieci giorni di giacenza;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Gallipoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI