N. 171
ORDINANZA 9-29 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in relazione all'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e art. 157 codice penale promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bordigoni Natalino ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1988 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento di alcuni reati elettorali previsti e puniti dagli artt. 100 e 104 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 2 maggio 1988 (r.o. n. 724 del 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intero testo unico (d.P.R. n. 361 del 1957), che disciplina l'elezione della Camera dei Deputati, nella parte in cui non prevede un termine di prescrizione dei reati identico a quello contemplato dall'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
che, mentre in relazione alle fattispecie criminose per le quali si procede - non essendo espressamente stabilito nulla al riguardo si applica la prescrizione ordinaria ex art. 157 codice penale, ai reati previsti dal d.P.R. n. 570 del 1960 (elezioni comunali), identici per condotte e sanzioni, si applica la prescrizione speciale biennale espressamente sancita dall'art. 100 dello stesso d.P.R.;
che, ad avviso del giudice a quo, il trattamento più rigido riservato ai reati commessi nell'ambito delle operazioni elettorali concernenti la Camera dei Deputati rispetto ai reati commessi in occasione delle operazioni elettorali concernenti gli organi comunali non sarebbe in alcun modo giustificato, non sussistendo alcun significativo elemento di differenziazione fra le due consultazioni che si distinguono fra loro solo per il diverso oggetto dei due testi unici: elezioni amministrative ed elezioni politiche;
che anzi i due testi unici presenterebbero disparità di trattamento in senso opposto, sanzionando meno gravemente i reati commessi in occasione di elezioni politiche rispetto a quelli identici commessi in occasione di elezioni amministrative (artt. 103, secondo comma e 106 del testo unico 1957 sulle elezioni politiche in relazione agli artt. 94 e 97 del testo unico del 1960 sulle elezioni amministrative);
che non si sono costituite le parti, né ha svolto intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che se è vero, come ritiene il giudice a quo, che i due procedimenti elettorali costituiscono entrambi esplicazione del principio di sovranità popolare, è altresì vero, come già affermato da questa Corte (sentenza n. 35 del 1981), che ben diverse sono - per posizione e per funzioni - le assemblee elettive che ciascun tipo di consultazione mira a rinnovare: le attribuzioni delle assemblee parlamentari sono, infatti, espressione del potere di indirizzo politico generale che si svolge a livello di sovranità, in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano, invece, i consigli regionali, provinciali e comunali;
che, essendo nella sostanza richiesta a questa Corte l'estensione di una norma derogatoria ad ipotesi che il legislatore ha invece ritenuto di inquadrare nella normativa generale, il giudizio di legittimità costituzionale, circa la ragionevolezza della disciplina impugnata, richiede l'applicazione di criteri più rigorosi, nel senso, cioè, che (soprattutto in materia penale) l'estensione di favore è possibile solo in presenza di fattispecie indiscutibilmente identiche;
che, come già rilevato nella sentenza n. 45 del 1967, nonostante sia rimasto finora inattuato l'auspicio per un'armonizzazione dei trattamenti sanzionatori in materia elettorale, "la Corte, per rimanere nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di un'asserita identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece tra di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni";
che il suindicato potere di indirizzo politico, che si svolge a livello di sovranità e che costituisce un'attribuzione esclusiva delle assemblee parlamentari, induce a ribadire quanto questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 121 del 1980 e cioè che "ove...s i volesse fare ricorso, nell'ambito del diritto elettorale, ad una ratio distinguendi con diversi gradi di rigore per reati commessi in relazione ai procedimenti elettivi, è chiaro che il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggior importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggior severità proprio per le violazioni delle norme penali previste per queste elezioni";
che appare ininfluente la circostanza che, talvolta, i reati commessi in occasione delle elezioni politiche sono puniti in modo meno grave rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, rientrando nella valutazione del legislatore la possibilità di determinare la misura della pena, e non essendo, per questo, vincolato ad esprimere lo stesso giudizio di valore anche per quel che riguarda il trattamento di altri aspetti attinenti alla stessa fattispecie criminosa, rispondendo, con tutta evidenza, le due valutazioni a ratio fra loro diverse;
che, in ogni caso, diversamente da quanto rilevato dal giudice a quo, sono anche riscontrabili casi (ad esempio: art. 97 del d.P.R. n. 361 del 1957 in relazione all'art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960) in cui per il reato commesso nelle procedure concernenti le elezioni politiche è prevista, nel minimo, una pena più grave che per l'equivalente reato commesso nelle procedure delle elezioni amministrative, onde nessun argomento può trarsi, in un senso o nell'altro, ai fini della prescrizione, facendo riferimento al trattamento punitivo;
che, pertanto, non apparendo irragionevole - in relazione al termine di prescrizione - una disciplina penale più severa per gli illeciti commessi in occasione delle elezioni politiche, rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI