N. 166
SENTENZA 9-29 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 13 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 22 luglio 1988 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1988 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988, con la quale veniva comminata al sig. Venturini Giuliano la sanzione amministrativa di L. 1.000.000, per la violazione prevista e sanzionata dagli artt. 13 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio del ministri;
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 13 luglio 1988, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988 (conosciuta in data 24 maggio 1988), con la quale veniva comminata ad un soggetto la sanzione amministrativa per la violazione prevista dagli artt. 13 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, per aver nel proprio esercizio commerciale posto in vendita prodotti di pasticceria sfusi, mancanti delle indicazioni relative alla composizione e agli ingredienti impiegati.
La ricorrente ha osservato che il predetto decreto presidenziale - con il quale è stata data attuazione alle direttive C.E.E. n. 79/112 in data 18 dicembre 1978, concernente la etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e relativa pubblicità, e n. 77/94 in data 21 dicembre 1976, in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare - ha sostituito la norma fondamentale in materia di etichettatura di prodotti alimentari, contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza con ciò innovare sul punto della attinenza della specifica disciplina alla tutela dell'igiene degli alimenti e quindi alla materia sanitaria, devoluta alla competenza regionale (artt. 117 e 118 Cost.).
La pretesa del Ministero dell'industria, che attraverso il suo ufficio periferico ha in concreto esercitato la funzione sanzionatoria in una materia non di sua competenza, si basa - ad avviso della Regione - su un'erronea lettura dell'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1983, n. 571.
Infatti nella predetta disposizione, emanata in attuazione dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sono stati indicati gli uffici periferici dei Ministeri destinatari (per le materie residuate allo Stato) del rapporto con il quale si contesta la violazione delle norme depenalizzate (o ab origine recanti sanzioni amministrative); in particolare tra questi sono indicati gli UPICA "per le violazioni delle disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili ed in genere di ogni altro prodotto che per essere posto in commercio debba essere preventivamente etichettato,...".
In tale previsione l'Ufficio che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata rinverrebbe il fondamento della propria competenza, nel presupposto che la disciplina sull'etichettatura sia diretta in via primaria alla tutela dei consumatori da un punto di vista precipuamente commerciale, onde porre gli stessi nella condizione di effettuare scelte consapevoli.
Ma, da una corretta interpretazione delle norme che si sono succedute in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, si ricava - sempre ad avviso della ricorrente - che la competenza, già del Ministero della sanità (e non quindi dell'industria), è ora attribuita alle Regioni, cui spetta di indicare l'ufficio competente a ricevere il predetto rapporto e ad irrogare la sanzione amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per contestare la fondatezza del proposto conflitto, sottolineando che il d.P.R. n. 322 del 1982 ha disciplinato, in attuazione della direttiva comunitaria n. 79/112, la "etichettatura" dei prodotti alimentari ed ha precisato le indicazioni che devono essere riportate per la individuazione del prodotto, allo scopo precipuo di tutelare il consumatore nelle scelte commerciali e quindi con un intento più ampio di quello diretto alla mera tutela della salute pubblica cui era indirizzata la "vigilanza della produzione e del commercio dei prodotti alimentari" affidata agli organi sanitari dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962.
Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988 con la quale, su rapporto della Stazione dei Carabinieri di Marina di Massa, era stata comminata al sig. Venturini Giuliano una sanzione amministrativa per violazione degli artt. 13 e 16 del d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322, per avere egli posto in vendita prodotti di pasticceria sfusi, mancanti di etichettatura relativa alla composizione e agli ingrediente impiegati.
Ad avviso della Regione ricorrente la disciplina della etichettatura dei prodotti alimentari attiene alla materia sanitaria, essendo diretta in via primaria alla tutela della salute del consumatore, onde il provvedimento impugnato sarebbe invasivo della competenza regionale.
2. - Il ricorso è fondato.
Il decreto presidenziale 18 maggio 1982, n. 322 - con il quale si è data attuazione alle direttive C.E.E. n. 77/94 del 1976 e n. 79/112 del 1978, concernenti rispettivamente, la prima, la materia dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, e, la seconda, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità - ha sostituito la norma fondamentale, in tema di etichettatura, contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza disporre sull'assetto della competenza che è quindi rimasto quello conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale.
Questa Corte, con sentenza n. 1034 del 1988, ha affermato che le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni sancite dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 cit. (ora sostituito dal d.p.r. n. 322 del 1982 cit.), rientrano nelle misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari.
Nel caso di specie il conflitto, promosso per contestare la competenza dello Stato a ricevere il rapporto e ad irrogare sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari, è fondato perché l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale (c.d. depenalizzazione), stabilisce che l'agente che ha accertato la violazione di prescrizioni, in materie di competenza delle regioni, debba presentare rapporto all'ufficio regionale competente cui spetta, ai sensi del successivo art. 18 della stessa legge, di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungere il pagamento. Di conseguenza l'atto impugnato dalla Regione Toscana deve essere annullato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva C.E.E. n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva C.E.E. n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) ed annulla, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata dalla Regione Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI