N. 161
ORDINANZA 8-21 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. 762, 766, 767 e 768 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 e n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con quattro ordinanze, d'identico contenuto, in data 2 maggio 1988 (R.O. nn. 762, 766, 767 e 768 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, comma secondo, della l. 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge;
che il giudice a quo ha dedotto che tali norme, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilità, promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi, violerebbero gli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale;
che, stante l'identità della questione sollevata, i giudizi vanno riuniti;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";
che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevate in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI