Ordinanza 151/1989 (ECLI:IT:COST:1989:151)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 25/01/1989;    Decisione  del 08/03/1989
Deposito de˙l 21/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 29/03/1989 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  15256
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 151

ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. nn. 4 e 5 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione della pesca del corallo) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1988 dal Pretore di Alghero nel procedimento civile vertente tra Robotti Secondo e la Regione Autonoma Sardegna ed altro, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, emessa in seguito ad un illecito commesso in violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore di Alghero con ordinanza in data 20 aprile 1988 ha impugnato l'art. 4 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conferisce all'Assessore regionale dell'ambiente la potestà di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;

che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;

che non si sono costituituite le parti;

Considerato che la medesima questione, sollevata in riferimento allo stesso parametro costituzionale, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 569 del 1988, e successivamente manifestamente infondata con ordinanza n. 918 del 1988;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomentazioni diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, né comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto sardo, dal Pretore di Alghero con l'ordinanza indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI