Ordinanza 15/1989 (ECLI:IT:COST:1989:15)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 09/01/1989
Deposito de˙l 18/01/1989;    Pubblicazione in G. U. 25/01/1989 n.4
Norme impugnate:  
Massime:  15095
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 15

ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7 del d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Aloisi Tommaso e Guida Silvestro ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Rasenna' Barbara e Coco Giuseppe ed altro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Scaccianove Sebastiano ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988;

4) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Sinatra Salvatore ed altro, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in oggetto il Tribunale di Trapani e di Catania hanno denunciato l'art. 5, nn. 3 e 7, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, le cui previsioni di ineleggibilità sarebbero in contrasto:

a) con il principio di uguaglianza in quanto determinano una situazione di disparità di nei confronti degli altri cittadini italiani, cui nella materia si applica la più favorevole normativa della legge statale 23 aprile 1981 n. 184;

b) con l'art. 51, I co., Cost., dal momento che esse rappresentano una limitazione particolare per i cittadini residenti in Sicilia, non giustificata da specifiche esigenze locali;

Considerato che palesemente errato è il riferimento, contenuto nelle sole ordinanze 402, 403, 404/88, anche al n. 7 della norma denunciata, che riguarda categorie in nessuna delle quali rientrano i soggetti interessati nei procedimenti a quibus;

che tali soggetti - dipendente comunale (ord. n. 393/88) e dipendenti di USL site nel territorio del Comune (ordd. nn. 402, 403 e 404/88) - vanno tutti ricompresi nelle categorie riguardate dal n. 3 della norma medesima, cui pertanto va limitato il presente giudizio di legittimità costituzionale;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte che qui interessa;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 45 del 1977.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI