Ordinanza 149/1989 (ECLI:IT:COST:1989:149)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 25/01/1989;    Decisione  del 08/03/1989
Deposito de˙l 21/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 29/03/1989 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  15310 15311
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 149

ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Toni Carla, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1° s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 29 giugno 1987, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte: 79) Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicurano un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1° ottobre 1983;

b) questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi prima del 1° ottobre 1983, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che non risulta che il giudice a quo con la questione sub a) abbia voluto denunciare una disparità di trattamento fra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1° ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985 (perché soltanto al primo soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento privilegiato) nel qual caso la questione si paleserebbe irrilevante (cfr. ordinanza n. 803 del 1988) dal momento che dalle ordinanze di rimessione risulta che, nella fattispecie all'esame del giudice a quo, il reato è stato commesso certamente in epoca anteriore al 1° ottobre 1983;

che, pertanto, deve ritenersi che il giudice a quo lamenti soltanto che, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche prima del 1° ottobre 1983, sia stato concesso un trattamento favorevole analogo a quello di un'amnistia condizionata senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;

che analoga questione è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 803 del 1988;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;

che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia urbanistica;

che, tuttavia, non è stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate;

che, conseguentemente (come già deciso in relazione ad identica questione con l'ordinanza n. 803 del 1988) la predetta questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della medesima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI