Ordinanza 148/1989 (ECLI:IT:COST:1989:148)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 11/01/1989;    Decisione  del 08/03/1989
Deposito de˙l 21/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 29/03/1989 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  15252 15253
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 148

ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Caruso Giuseppe e l'Ufficio del Registro di Catania, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Caruso Giuseppe ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di primo grado di Catania con ordinanza del 28 ottobre 1985, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1988 (r.o. n. 421 del 1988), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sotto due distinti profili, e precisamente:

a) nella parte in cui, non prevedendo, ai fini della tempestività della dichiarazione di successione inviata per posta, l'equiparazione della data di spedizione alla data di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

b) nonché nella parte in cui, fissando la decorrenza del termine (per la presentazione della denuncia di successione) al momento in cui si verifica il fatto oggettivo del decesso, senza tenere in alcun conto l'effettiva conoscenza di tale evento da parte degli eredi, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che non si è costituita la parte, né ha svolto intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, in relazione al primo dei profili prospettati, la Commissione remittente non esprime alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare alle ragioni al riguardo espresse da altro giudice a quo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto - come ha più volte affermato questa Corte (vedi da ultimo ord. n. 511 del 1987) - gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto della motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati nemmeno per relationem;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione al secondo dei profili della lamentata illegittimità costituzionale, in quanto, essendo l'ordinanza del tutto immotivata circa il requisito della non manifesta infondatezza, il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta, anche in questo caso, eluso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania con ordinanza in data 28 ottobre 1985 (r.o. n. 421 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI