Ordinanza 147/1989 (ECLI:IT:COST:1989:147)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 30/11/1988;    Decisione  del 08/03/1989
Deposito de˙l 21/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 29/03/1989 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  13461
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 147

ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, in relazione all'art. 56 n. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento relativo a Fogliardi Giuseppe, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva della libertà controllata applicata a Gagliardi Giuseppe, "impiegato presso un istituto privato di vigilanza in qualità di guardia particolare giurata" - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con ordinanza del 12 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, "nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del condannato cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva della libertà controllata";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

considerato che il giudice a quo tende ad un intervento che, da un lato, coinvolgerebbe non soltanto il regime previsto per la libertà controllata dall'art. 56, primo comma, n. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma, più in generale, ogni altra situazione in ordine alla quale le concrete modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva possano compromettere l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, e, dall'altro, comporterebbe la necessità di prevedere esplicite esclusioni in relazione ai tipi di reato per cui è stata pronunciata condanna, necessità riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione, là dove si richiede che la pronuncia di illegittimità non comprenda l'ipotesi in cui il reato per il quale è stata applicata la sanzione sostitutiva "concerna in alcun modo le armi";

che tutto ciò implica scelte discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Milano con ordinanza del 12 gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI