Sentenza  142/1989 (ECLI:IT:COST:1989:142)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 22/02/1989;    Decisione  del 08/03/1989
Deposito de˙l 21/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 29/03/1989 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  12884
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 142

SENTENZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cesaratto Margherita, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la sentenza di primo grado affermativa del diritto della ricorrente - titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale coltivatori diretti - ad ottenere l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla medesima Gestione, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il giudice a quo denuncia la disposizione nella parte in cui essa preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Considerato in diritto

Il Tribunale di Pordenone sospetta d'illegittimità costituzionale l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), in quanto non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di vecchiaia a carico della stessa Gestione.

La questione è fondata.

La norma impugnata è stata dichiarata illegittima in relazione al cumulo tra pensione di riversibilità e pensione d'invalidità a carico del Fondo in argomento con sentenza n. 1144 del 1988.

Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito) "così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia" (sentenza n. 1086 del 1988).

Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio d'eguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI