N. 140
SENTENZA 8-21 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Camattini Andrea, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto in fatto
1. - Camattini Andrea veniva prosciolto con sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna dal delitto di cui all'art. 610 del codice penale, così modificata l'originaria imputazione di rapina aggravata, perché ritenuto non imputabile al momento del fatto.
A seguito di appello dell'imputato, la Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazione a norma dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale.
Avverso tale pronuncia il Camattini proponeva ricorso per cassazione, contestando, anzitutto, la legittimità costituzionale della norma preclusiva del diritto di appellare quando al proscioglimento per difetto di imputabilità non segua, come nella specie, l'applicazione o la possibilità di applicazione di una misura di sicurezza.
Con ordinanza del 29 marzo 1988, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, "nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto perché si tratta di persona non imputabile, limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
La norma denunciata violerebbe il principio di eguaglianza, determinando disparità di trattamento fra l'imputato al quale non è riconosciuto il diritto di appellare ed il pubblico ministero al quale, al contrario, è consentito proporre la detta impugnazione; vulnererebbe anche il diritto di difesa, non potendosi "disconoscere l'interesse dell'imputato, che sia stato prosciolto perché si tratta di persona non imputabile, ad ottenere mediante l'appello un riesame più ampio del fatto, non consentito in sede di legittimità, onde acquisire una formula liberatoria più ampia di proscioglimento come quella 'per non aver commesso il fatto' o 'perché il fatto non sussiste'".
2. - Ad avviso del giudice a quo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata si inserirebbe nella linea già tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare (v. sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986) "che il potere di impugnazione dell'imputato avverso talune sentenze istruttorie e dibattimentali di proscioglimento era stato compresso dal codice di proc. penale del 1930" e nel riconoscere "che talune formule di proscioglimento (per prescrizione o per amnistia con esclusione dell'applicazione dell'art. 152 comma 2° o quando l'amnistia viene concessa previa comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti) possono arrecare pregiudizio all'imputato e far nascere, quindi, il suo diritto ad impugnare", con "disparità di trattamento fra l'imputato ed il pubblico ministero, cui è riconosciuto, a differenza del primo, il diritto di proporre appello".
Analogamente, la formula di proscioglimento adottata nella specie seguirebbe "alla valutazione di attribuibilità del fatto alla persona dell'imputato e ciò senza che questi abbia la possibilità di provare la propria innocenza attraverso il secondo grado di giurisdizione e di ottenere, quindi, una formula di proscioglimento più favorevole che dia atto, appunto, della sua non partecipazione al fatto illecito penale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.
3. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza della Corte di cassazione sottopone a controllo di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 (o, più precisamente, stando alla motivazione, agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) della Costituzione, l'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, "nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto perché si tratta di persona non imputabile, limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
2. - Ad avviso del giudice a quo, la formula di proscioglimento "perché trattasi di persona non imputabile" (adottata in relazione ad un imputato minore infradiciottenne ritenuto privo della capacità di intendere e di volere per immaturità ai sensi dell'art. 98 del codice penale, ma parimenti adottabile nei confronti di "chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere" ai sensi dell'art. 88 del codice penale) non può dirsi pienamente liberatoria nemmeno quando né sia stata applicata né possa essere applicata una misura di sicurezza: e ciò in quanto "il riconoscimento della non imputabilità segue alla valutazione di attribuibilità del fatto alla persona dell'imputato". Con il negare a quest'ultimo la "possibilità di provare la propria innocenza attraverso il secondo grado di giurisdizione e di ottenere, quindi, una formula di proscioglimento più favorevole", quale la formula "per non aver commesso il fatto" o la formula "perché il fatto non sussiste", la norma denunciata violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, stando alla ratio decidendi posta a base delle numerose sentenze (n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986) con cui questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittime non poche norme che precludevano all'imputato di proporre appello contro decisioni applicative di altre formule di proscioglimento idonee ad arrecare pregiudizio all'imputato", e ciò a causa della "disparità di trattamento" rispetto al pubblico ministero, legittimato, invece, a proporre appello.
3. - La questione è fondata.
Alla formula di proscioglimento "perché si tratta di persona non imputabile" si possono senz'altro estendere le due argomentazioni che hanno condotto questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 200 del 1986 - in piena sintonia con le precedenti sentenze n. 299 del 1985, n. 224 del 1983, n. 53 del 1981, n. 72 del 1979, n. 73 del 1978 e n. 70 del 1975, relative a formule "pregiudizievoli" per l'imputato, ma dal contenuto sensibilmente diverso - l'illegittimità costituzionale degli artt. 387, terzo comma, 399, primo comma, 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, nelle rispettive parti in cui riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto "perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza, a differenza dal pubblico ministero, legittimato ad appellare in ogni caso contro tale tipo di pronuncia.
La prima argomentazione porta ad evidenziare come la sentenza di proscioglimento "perché la persona non è imputabile", allo stesso modo della sentenza di proscioglimento "perché la persona non è punibile perché il fatto non costituisce reato", sia in ogni caso appellabile da parte del pubblico ministero; la seconda argomentazione come, sempre allo stesso modo dell'altra sentenza, anzi ancor più di essa, la sentenza che proscioglie "perché la persona non è imputabile" sia idonea ad arrecare al prosciolto pregiudizi di ordine giuridico e di ordine morale, anche quando non gli venga applicata né possa essergli applicata una misura di sicurezza.
5. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale nei termini dei quali si è detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza".
6. - Occorre far luogo all'applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche:
I) nei confronti dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del giudice istruttore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza";
II) nei confronti dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto con la formula "perché si tratta di persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI