Ordinanza 132/1989 (ECLI:IT:COST:1989:132)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: FERRI
Camera di Consiglio del 09/02/1989;    Decisione  del 06/03/1989
Deposito de˙l 16/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 22/03/1989 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  15249
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 132

ORDINANZA 6-16 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con sette ordinanze emesse il 28 luglio 1988, il 13 agosto 1988 (nn. 2 ordinanze), il 12 agosto 1988, il 28 agosto 1988, il 25 agosto 1988 e il 4 agosto 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 660 a 666 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia ha sollevato, con sette ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo la quale "i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine" - viola l'indicato parametro costituzionale in quanto limita, fino ad annullarla, la potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, privandoli di ogni autonomia;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che, la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice a quo, è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1055 del 1988 e che non vengono addotti profili o argomentazioni diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI