N. 131
ORDINANZA 6-16 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1988 dal Pretore di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. SO.FI.CO. e Perini Centoni Maura ed altro, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza in data 19 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consentono la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già deciso questione sostanzialmente identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del predetto d.P.R. n. 180 del 1950: "nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale";
che quindi tale decisione assorbe, nel merito, ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente;
che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, già dichiarata fondata con sentenza n. 818 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI