Ordinanza 110/1989 (ECLI:IT:COST:1989:110)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 09/11/1988;    Decisione  del 06/03/1989
Deposito de˙l 16/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 22/03/1989 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  15299
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 110

ORDINANZA 6-16 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha, con ordinanza del 12 dicembre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale, "in quanto il legislatore, nel prefissare giustamente un limite massimo temporale al di là del quale deve essere fornita la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, nessuna deroga od eccezione ha stabilito per il caso in cui la mancata osservanza di tale termine, lungi dall'essere causato da incuria o colpa dell'imputato, trovi la sua giustificazione in un caso fortuito o di forza maggiore o, comunque, in una accertata impossibilità non dipendente da sua colpa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 13 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), il cui art. 4, nel sostituire l'art. 498 del codice di procedura penale, dispone, all'ultimo comma, che "La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale";

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI