N. 11
ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dal Pretore di Castelnovo né Monti nel procedimento penale a carico di Montipo' Giampietro, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Castelnovo né Monti, con ordinanza emessa il 23 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in quanto, nel rivolgersi a soggetti diversi dai fabbricanti di armi-giocattolo, non descrive i comportamenti che costituiscono illecito penale e così viola il principio di tassatività della norma penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre individuato, nella disposizione impugnata, la presenza di due precetti: l'uno, rivolto ai fabbricanti di giocattoli, costituito dal divieto di fabbricare giocattoli riproducenti armi aventi determinate caratteristiche specificamente indicate nella medesima disposizione (utilizzazione di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa alla persona, ovvero mancanza di un visibile tappo rosso incorporato nella canna che ne occluda totalmente o parzialmente l'estremità); l'altro, rivolto a "chiunque", costituito dal divieto di detenere o, comunque, utilizzare giocattoli riproducenti armi aventi le medesime caratteristiche;
che tale interpretazione sui destinatari della norma in esame è stata accolta anche dalla sent. n. 171 del 1986 di questa Corte, la quale, fra l'altro, ha evidenziato come dal testo della disposizione appaia chiaramente quali siano i comportamenti vietati ai soggetti diversi dai fabbricanti (acquistare, vendere, detenere, portare fuori dell'abitazione, usare armi-giocattolo con le caratteristiche indicate);
che la successiva giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1987, Stasi) ha confermato che la condotta vietata consiste nel detenere, nel portare fuori della propria abitazione e comunque nell'utilizzare un'arma-giocattolo avente le precitate caratteristiche;
che, pertanto, le fattispecie previste dalla norma impugnata risultano precisamente individuate e l'interpretazione che di esse il diritto vivente offre non dà luogo a dubbi di sorta; sì che la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata (cfr. sent. n. 7 del 1965);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata dal Pretore di Castelnovo né Monti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI