N. 106
ORDINANZA 22 FEBBRAIO-9 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.28, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 17 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, perché "penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare", anche se di scarso valore ed anche se il comportamento che li ha prodotti sia dovuto a mera imperizia;
Considerato che nel caso di specie è stata contestata all'imputato l'aggravante di cui all'art. 171 n. 1 del codice penale militare di pace per la particolare rilevanza del danno cagionato, senza che il Tribunale abbia escluso l'applicazione dell'aggravante stessa;
che, quindi, la pronuncia della Corte non potrebbe comunque produrre effetti nel giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 17 marzo 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI