Sentenza  995/1988 (ECLI:IT:COST:1988:995)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 08/03/1988;    Decisione  del 12/10/1988
Deposito de˙l 27/10/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/11/1988 n.44
Norme impugnate:  
Massime:  11971
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 995

SENTENZA 12-27 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 9 maggio 1981, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 5 marzo 1981, n. 213608/CUP, con la quale la Procura Generale della Corte dei conti si è attribuito il potere di esercitare un'azione di risarcimento danni per presunte "irregolarità" che sarebbero state commesse a seguito del trasferimento alla Regione di trentadue ex dipendenti degli enti edilizi soppressi;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di attribuzione contro un atto della Procura generale della Corte dei conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica, con il quale, in data 5 marzo 1981, è stato chiesto al Presidente della Giunta regionale un dettagliato e documentato rapporto sulla vicenda di trentadue ex dipendenti del Ministero dei lavori pubblici trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito della soppressione degli enti edilizi disposta dalla c.d. legge sulla casa (legge n. 865 del 1971 e d.P.R. n. 1036 del 1972).

La richiesta della Procura presso la Corte dei conti era finalizzata all'accertamento di eventuali responsabilità patrimoniali per danni recati alla finanza regionale, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976 n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni). Gli ipotizzati danni sarebbero derivati dal fatto che alcuni ex dipendenti ministeriali, trasferiti alla Regione dal 1° gennaio 1975, pur essendo rimasti inoperosi, senza loro colpa, per vari mesi, sarebbero stati successivamente pagati con decorrenza 1° gennaio 1975, conformemente peraltro a quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 1976, n. 2.

2. - Secondo la regione ricorrente, l'atto impugnato configurerebbe, innanzitutto, un inammissibile sindacato di merito. In secondo luogo, sempre secondo la Regione, il potere di azione per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di amministratori o di dipendenti regionali non spetterebbe alla Procura generale della Corte dei conti, ma alla regione medesima. E tale tesi, secondo la ricorrente, sarebbe confermata da una recente norma di attuazione (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), secondo la quale "nessuna azione può essere promossa nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, né questa può stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della Giunta regionale".

Ove le norme di riferimento non dovessero essere interpretate nel senso voluto dalla Regione, quest'ultima chiede alla Corte costituzionale di sollevare di fronte a sé stessa una questione di costituzionalità concernente tanto l'art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335, nella parte in cui non prevede che i giudizi di responsabilità sono promossi ad istanza delle regioni, quanto l'art. 32, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di denunziare al Procuratore generale della Corte dei conti i fatti che diano luogo a responsabilità.

3. - Si è regolarmente costitutito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso proposto.

Ad avviso del resistente, innanzitutto non è in alcun modo possibile configurare l'attività della Corte dei conti come controllo di merito. In secondo luogo, l'attribuzione dell'iniziativa ad un organo diverso da quello cui spetta deliberare in materia di liti costituirebbe una caratteristica necessaria della disciplina della competenza giurisdizionale contabile della Corte dei conti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il conflitto di attribuzione proposto, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta alla Procura generale della Corte dei conti il potere di promuovere, presso la Corte medesima, un'azione vo'lta all'accertamento della responsabilità di amministratori o dipendenti della Regione. Il conflitto è stato elevato in relazione a un atto concernente una richiesta di notizie circa il trattamento (definito, dopo alterne vicende, con la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2) riguardante trentadue dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione ricorrente a seguito della soppressione degli enti edilizi. Gli atti di inquadramento nel ruolo regionale dei menzionati ex dipendenti ministeriali, emanati in applicazione della ricordata legge regionale n. 2 del 1976, sono stati considerati legittimi dal giudice amministrativo, che però ha dubitato della costituzionalità della stessa legge regionale in base alla quale erano stati disposti. La relativa questione è stata tuttavia respinta da questa Corte con la sentenza n. 99 del 1987.

2. - Con il presente ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Friuli-Venezia Giulia ripropone, in relazione a un atto di concreto esercizio dei poteri istruttori della Corte dei conti, argomenti analoghi a quelli prospettati in altre occazioni in ordine alla spettanza alla Procura generale presso la Corte dei conti del potere di azione per l'accertamento di eventuali responsabilità di amministratori e dipendenti regionali. Più in particolare, la ricorrente sostiene che spetterebbe soltanto alla Giunta regionale, e non a un organo della Corte dei conti, deliberare in ordine al promovimento dell'azione per eventuali danni procurati alla finanza regionale.

Poiché gli argomenti addotti sono stati più volte giudicati in passato come infondati (sentt. nn. 110 del 1970, 68 del 1971, 211 del 1972 e, da ultimo, 121 del 1988) e poiché la Regione non prospetta nuovi profili o nuove considerazioni a sostegno della sua posizione, questa Corte non ha alcun motivo per distaccarsi dalla sua costante giurisprudenza e per non ritenere i predetti motivi come privi di fondamento, anche ai fini dell'accoglimento del ricorso in esame.

3. - Gli unici profili nuovi prospettati dalla ricorrente, che pertanto occorre esaminare nel presente giudizio, concernono, innanzitutto, il presunto sconfinamento nel merito dell'atto impugnato. Nuova è altresì l'eccezione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 31 e 32 della legge statale 19 maggio 1976 n. 335, nelle parti in cui non si prevede, nel primo, che i giudizi di responsabilità siano promossi ad istanza delle regioni e si stabilisce, nel secondo, l'obbligo della denunzia al Procuratore generale della Corte dei conti dei fatti che diano luogo a responsabilità.

3.1. - La prima censura non può essere accolta.

Come risulta dalla narrativa, l'atto impugnato è vòlto ad accertare eventuali irregolarità, presuntivamente produttive di danno alla finanza regionale, che si sarebbero verificate a seguito del trasferimento alla Regione di un certo numero di dipendenti statali. Ma poiché non è controverso che la Procura presso la Corte dei conti si è attivata per l'accertamento di eventuali responsabilità ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della legge n. 335 del 1976, il fatto che tali responsabilità non vi siano (perché i comportamenti che la Corte dei conti pretende di sindacare sono conformi a quanto previsto da una legge regionale e perché l'intempestiva approvazione di leggi regionali non è suscettibile di dar luogo ad alcuna forma di responsabilità: sent. n. 70 del 1985) non determina alcuna lesione delle competenze regionali.

3.2. - Né questa Corte ritiene di sollevare nel presente giudizio questione di legittimità costituzionale degli articoli 31 e 32 della legge 19 maggio 1976 n. 335, in quanto la relativa eccezione prospettata dalla ricorrente appare manifestamente infondata alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale indicata al precedente n. 2.

A quelle considerazioni si può aggiungere che il fatto che la Procura generale presso la Corte dei conti agisca esclusivamente a difesa dell'ordinamento obiettivo toglie ogni valore a quanto dedotto dalla ricorrente con riferimento sia ad una presunta impossibilità, per la suddetta Procura, di promuovere l'azione di responsabilità anche per enti diversi dallo Stato, sia alla affermata rilevanza della nuova norma di attuazione (art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 169) la cui operatività è limitata alle azioni promosse nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia e non a quelle (diverse) promosse a tutela dell'ordinamento obiettivo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei Conti promuovere l'azione di responsabilità, e quindi esercitare i relativi poteri istruttori, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'accertamento di eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI