N. 992
SENTENZA 12-27 OTTOBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) e dell'art.15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), promosso con ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Fedozzi Stefano e U.S.L. n. 28 ed altri, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Fedozzi Stefano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Franco Agostini per Fedozzi Stefano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Fedozzi Stefano e l'Unità sanitaria locale n. 28 ed altri (Reg. ord. n. 795 del 1987) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria per l'anno 1984), e 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria per l'anno 1985), nella parte in cui "per gli anni 1984 e 1985 hanno escluso la possibilità di rimborso delle spese sostenute privatamente dal cittadino per quelle prestazioni sanitarie la cui erogazione non sia stata prevista dal servizio pubblico (perché non predisposta o direttamente, tramite le proprie strutture, o indirettamente, tramite le strutture private convenzionate)", in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.
Il ricorrente aveva dovuto effettuare a proprie spese (in data 21 marzo 1984 e 23 gennaio 1985) due accertamenti diagnostici mediante tomografia assiale computerizzata (TAC) per Lit. 700.000 ciascuno, a mezzo apparecchio a risonanza magnetica nucleare, all'epoca in dotazione in Italia esclusivamente presso la casa di Cura "S. Pio X" di Milano.
In presenza di ciò, il giudice a quo rileva che il quarto comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (legge finanziaria per l'anno 1984), reiterato dall'art.15 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria per l'anno 1985), ha disposto che "per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a L. 150.000 e di ortopanoramica debbono essere eseguite su prescrizione dello specialista del servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale".
La norma in parola, non avendo preso in considerazione l'ipotesi della mancanza, presso le strutture pubbliche o private convenzionate, delle specifiche apparecchiature, come avvenuto per il Fedozzi, "costretto ad utilizzare la TAC spinale con apparecchio a risonanza magnetica nucleare, all'epoca in dotazione in Italia presso un'unica casa di cura, risulterebbe contrastare con l'art. 32 della Costituzione". Quest'ultimo considera, infatti, la salute un diritto fondamentale della persona umana, senza alcuna limitazione, mentre nel caso concreto l'effettiva tutela, garantita "in condizioni di uniformità ed eguaglianza" dall'art. 3, secondo comma, Cost., resterebbe frustrata dai divieti e dalle esclusioni recate dalla normativa sovrariportata.
2. - In giudizio si è costituito l'interessato, associandosi ai dubbi espressi nell'ordinanza.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che non vi sarebbe violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., poiché non sussisterebbe difforme regolamentazione di situazione identiche mentre, con riguardo all'art. 32 Cost., si osserva che l'uso della TAC nell'anno 1984 "era ancora in fase sperimentale", come tale non rientrante fra le prestazioni erogabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 - L'art. 32, comma quarto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) stabiliva che, per l'esercizio cui la norma si riferisce, la diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare, fra gli altri, gli accertamenti di tomografia assiale computerizzata (TAC) dovevano essere effettuati (per ottenerne l'assunzione a carico del servizio sanitario) presso le strutture pubbliche; solo in via eccezionale, in caso cioè di impossibilità accertata, potevano consentirsi, ai fini del rimborso, presso strutture private convenzionate. Tale previsione veniva espressamente prorogata con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).
1.2 - In presenza di una prestazione altamente specialistica (tomografia con apparecchio a risonanza magnetica nucleare), eseguita - previa prescrizione di necessità dell'esame - nell'unico istituto privato, non convenzionato, che allora risultava in possesso delle strumentazioni, il giudice a quo dubita della legittimità della norma impugnata: una volta accertata la necessità diagnostica, l'esclusione dal rimborso per un servizio reso da una struttura (privata) non contemplata - poiché non convenzionata contrasterebbe con l'art. 32 Cost. garante dell'effettiva tutela della salute e con l'art. 3 che ne costituisce il presupposto.
2. - La questione è fondata.
Già la Corte ha avuto modo di affermare che il bene della salute umana rappresenta, in forza dell'art. 32 Cost., quel diritto primario e fondamentale che - per tali premesse - impone piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 184 del 1986 e n. 559 del 1987). Pertanto, l'esclusione in assoluto, che si ricava dalla normativa in esame, di qualsivoglia ristoro, ancorché ricorrano particolari condizioni di indispensabilità non altrimenti sopperibili, incide sulla garanzia di cui innanzi.
È appena il caso di soggiungere che ciò non contrasta con la ricostruzione del sistema pure già operata da questa Corte, là dove s'è riconosciuto (sent. n. 173 del 1987) che le strutture sanitarie pubbliche si integrano, nella loro potenzialità, con altre private, purché convenzionate, restando fermo il diritto del cittadino di rivolgersi - a proprie spese - a libere prestazioni.
Quanto qui richiesto costituisce completamento esaustivo della tutela dovuta. La comune esperienza suffraga - e il caso ne è palmare conferma - come possano esservi cure ed interventi (è conforme, in punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione) non altrimenti soddisfattibili, talché risulta palese l'iniquità del diniego di relativo ristoro a cura del Servizio sanitario nazionale, anche in ordine ovviamente alla pregressa inscindibile diagnostica. Va dichiarata pertanto, restando assorbita ogni altra prospettazione, l'illegittimità costituzionale delle dedotte norme, per contrasto con l'art. 32 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI