Sentenza  979/1988 (ECLI:IT:COST:1988:979)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Udienza Pubblica del 05/07/1988;    Decisione  del 11/10/1988
Deposito de˙l 19/10/1988;    Pubblicazione in G. U. 26/10/1988 n.43
Norme impugnate:  
Massime:  12952
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 979

SENTENZA 11-19 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. p, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12 (Riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale), modificato dalla legge della Regione Puglia 6 maggio 1982, n.19, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra E.R.S.A.P. e C.P.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) per sentirsi dichiarare tenuto ad iscrivere i propri dipendenti presso la C.P.D.E.L. dal 10 aprile 1982, e per ottenere la conseguente restituzione da parte dell'I.N.P.S. delle somme versate a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal 10 aprile 1982 al 30 novembre 1984, il Pretore di Bari, con ordinanza del 13 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. p), R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti Locali) e dell'art. 77 della Legge della Regione Puglia del 19 marzo 1982, n.12 (contenente norme sul riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale, modificata dalla Legge Reg. 6 maggio 1982, n.19), nella parte in cui rispettivamente il primo consente e il secondo dispone la iscrizione del personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti Locali, in deroga al principio generale di cui all'art. 3 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636 e successive modificazioni.

Secondo il giudice a quo la sopracitata normativa regionale sarebbe illegittima in quanto vertente in materia previdenziale, non demandata alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost.. Né, ad avviso del Pretore, sarebbe possibile ritenere che tale normativa sia stata adottata legittimamente, ai sensi dell'art. 117, u.c. Cost., in attuazione dell'art. 5, lett. p), del R.D.L. n. 680 del 1938.

Tale decreto - contenente l'ordinamento della Cassa di previdenza degli enti locali - nell'indicare, all'art. 5, gli enti il cui personale deve essere iscritto alla Cassa, stabilisce, poi, alla lettera p), che l'iscrizione predetta è altresì obbligatoria "dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendano le disposizioni sulla Cassa di previdenza".

Quest'ultima disposizione, infatti, proprio perché il suo generico rinvio alla "legge" sarebbe idoneo a ricomprendere anche la legge regionale, sarebbe da ritenere anch'essa illegittima poiché, così intesa, autorizzerebbe l'intervento del legislatore regionale in un ambito, quello previdenziale, ad esso non attribuito dall'art. 117 Cost. Chiarisce infine l'autorità rimettente che comunque la rilevanza della questione di legittimità costituzionale è limitata alla posizione di coloro i quali non abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento della pregressa posizione I.N.P.S., poiché per questi ultimi il trattamento I.N.P.S. sarebbe in ogni caso assicurato.

Inoltre la rilevanza della questione, nei limiti indicati, non sarebbe superata dalla successiva legge reg. Puglia n. 10 del 18 aprile 1986 la quale - nel disciplinare la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici dei dipendenti dell'E.R.S.A.P. - presuppone la vigenza dell'art. 77 l. reg. Puglia n. 12 del 19 marzo 1982.

2. - Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione prospettata.

La l. Reg. Puglia n. 12 del 1982, come modificata dalla l. Reg. n. 19 del 1982 troverebbe infatti il suo presupposto nella legge Nazionale 30 aprile 1976 n.386, relativa agli Enti di Sviluppo Agricolo, di attuazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, in conseguenza della quale la stessa Regione, con l. Reg. 28 ottobre 1977, n. 32 ha istituito l'Ente di Sviluppo Agricolo della Puglia.

Da ciò si deduce - a parere dell'Avvocatura - che la legge regionale oggetto di verifica costituzionale riguarda non già l'ordinamento ed il rapporto organico del personale della Regione, che in materia previdenziale avrebbe trovato la preclusione nell'art. 117 della Costituzione, bensì il rapporto organico dell'E.R.S.A.P., ente autonomo distinto dalla Regione per il quale la legge regionale istitutiva potrebbe legittimamente deliberare l'iscrizione previdenziale del personale alla C.P.D.E.L., avvalendosi della facoltà concessa dall'art.5, lett. p), del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Inoltre, la legge impugnata sarebbe stata emessa altresì in attuazione dei poteri conferiti alle Regioni in materia di stato giuridico del personale degli enti da esse dipendenti, e ciò in conformità all'art. 117 Cost. e agli artt.12 e 13 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Infine, secondo l'Avvocatura, l'esplicita previsione, nella legislazione statale, della facoltà per le regioni di iscrivere il proprio personale alla C.P.D.E.L., corrisponderebbe ad una esigenza di uniformità tra tutti i dipendenti degli enti locali. Di conseguenza, la Regione Puglia, una volta esercitata tale facoltà, in attuazione della legge statale, con l. 25 marzo 1974, n. 18, non avrebbe potuto, senza introdurre ingiustificate discriminazioni tra i dipendenti regionali, escludere i lavoratori dell'E.R.S.A.P. dal trattamento previdenziale facente capo alla medesima C.P.D.E.L.

Considerato in diritto

Il Pretore di Bari prospetta il dubbio che l'art. 77 della legge regionale Puglia 19 marzo 1982, n. 12 prevedendo l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e l'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, consentendo tale previsione da parte della Regione a causa del suo generico rinvio alla "legge" per l'estensione delle disposizioni sulla Cassa ad enti ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti, siano costituzionalmente illegittimi, per disporre, il primo, e ammettere, il secondo, un intervento regionale in materia previdenziale, assente dall'elenco di cui all'art. 117 Cost.

La questione non è fondata.

La Regione Puglia, a seguito del trasferimento delle funzioni relative agli enti di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e della legge statale 30 aprile 1976, n. 386 che, in attuazione di quest'ultimo, ha provveduto a dettare in materia norme di principio e ad assegnare alle Regioni - tra cui la Puglia - le attribuzioni relative agli enti precedentemente di dimensione pluriregionale - ha istituito con legge 28 ottobre 1977, n. 32 l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

A proposito del trattamento giuridico ed economico del relativo personale, la menzionata legge statale (art. 5, lett. e) disponeva che esso fosse disciplinato ai sensi dell'art. 35 della legge statale 20 marzo 1975, n. 70 in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi, mentre la legge regionale (art. 25, terzo comma) nel rinviare ad un successivo intervento legislativo per la concreta definizione di tale trattamento e per il riordino dei servizi, stabiliva che esso dovesse essere "comunque parificato a quello dei dipendenti regionali di cui alla legge n. 18 del 25 marzo 1974 e successive modificazioni e integrazioni".

Questo intervento si è tradotto nella legge 19 marzo 1982, n. 12 (mod. dalla l. 6 maggio 1982, n. 19) recante la prima disposizione impugnata.

Tale legge nel disciplinare, oltre ai servizi dell'Ente, lo status giuridico ed economico del suo personale (titolo II) ribadisce (art. 81) che ad esso siano estesi, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, il trattamento giuridico ed i miglioramenti economici concessi ai dipendenti regionali, e detta comunque un generale rinvio, per quanto non contemplato, alle disposizioni vigenti per tali dipendenti (art. 96).

Attesa dunque la sostanziale equiparazione del personale dell'Ente a quella dei dipendenti della Regione - disposta, peraltro, anche da leggi di altre Regioni: v. per es. art. 24 l. Basilicata n. 26 del 1977, art. 17 l. Umbria n. 5 del 1984 - e considerato che, sulla base della espressa statuizione della legge statale 11 aprile 1955, n. 379 (art. 39) che ne ha attribuito alla Regione la facoltà, per tali dipendenti è disposta l'iscrizione alla C.P.D.E.L., ai sensi dell'art. 5, lett. p) R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 la medesima iscrizione a favore dei lavoratori dell'Ente di sviluppo agricolo (del resto espressamente prevista pure da altre leggi regionali: v. per es. art. 1 l. Veneto n. 8 del 1979, art. 1 l. Piemonte n. 70 del 1979, art. 1 l. prov. Trento n. 39 del 1980) ne discende come automatica conseguenza, e la sua previsione costituisce una mera attuazione delle leggi statali, intesa ad assicurare l'uniformità di trattamento imposta dalla ricordata normazione di principio, ciò, quindi, non contrastando con l'invocato paramentro costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12 (Riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, Stato giuridico e trattamento economico del personale) con riferimento all'art. 117 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI