Sentenza  978/1988 (ECLI:IT:COST:1988:978)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Udienza Pubblica del 05/07/1988;    Decisione  del 11/10/1988
Deposito de˙l 19/10/1988;    Pubblicazione in G. U. 26/10/1988 n.43
Norme impugnate:  
Massime:  13952
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 978

SENTENZA 11-19 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P 2), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1985 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Carbone Eugenio contro il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro pro-tempore, nonché contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, ordinanza iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Carbone Eugenio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Walter Prosperetti per Carbone Eugenio e l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio per l'annullamento del decreto 30 dicembre 1982, con il quale il Ministro dell'industria, commercio e artigianato (di concerto con il Ministro del tesoro) aveva disposto la revoca del dott. Eugenio Carbone "dall'incarico di commissario nelle amministrazioni straordinarie" di talune imprese appartenenti al gruppo Liquigas, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha, con ordinanza del 14 marzo 1985, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P 2), nella parte in cui "non contiene per l'accertamento dell'appartenenza alle società segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 17/82 dei soggetti indicati nel predetto undicesimo comma ai fini della revocabilità degli incarichi conferiti, corrispondente previsione delle garanzie procedimentali previste dagli appositi commi dello stesso art. 4 per i dipendenti pubblici civili e militari".

In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo osserva che l'esame della questione si rende necessario perché il provvedimento impugnato risulta adottato a causa dell'appartenenza del ricorrente alla "Loggia P 2", ma senza l'intervento della commissione appositamente prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 17 del 1982 per i provvedimenti da assumere a carico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Sebbene la revoca dell'incarico sia basata anche su addebiti riferiti all'andamento della gestione commissariale e sulla conclamata necessità di avviare l'amministrazione straordinaria verso la fase della liquidazione, non è da escludere, secondo il giudice a quo, che l'addebito relativo all'appartenenza alla "Loggia P2" abbia potuto assumere "nel procedimento formativo dell'attuale determinazione dell'Amministrazione culminata nell'adozione del provvedimento di rimozione dall'incarico", una portata preminente, tanto più che, in base all'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 17 del 1982, "l'accertamento della appartenenza alle associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge costituisce 'giusta causa' della revoca".

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il T.A.R. del Lazio osserva che ai dipendenti civili e militari dello Stato l'art. 4 assicura una particolare tutela mediante la previsione di una commissione speciale, avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, estranea nella sua composizione all'apparato amministrativo dell'ente di appartenenza dell'inquisito, con compiti "di accertamento in ordine alla effettiva appartenenza del dipendente sospettato della partecipazione ad associazioni di cui all'art. 1 della stessa legge e decisionali sul proscioglimento ovvero sulla sanzione da irrogare al medesimo". Una corrispondente previsione non si rinviene, invece, nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, per i quali il comma undicesimo dell'art. 4 "si limita a disporre la revoca da parte degli organi competenti alla nomina, ove dei medesimi risulti accertata l'appartenenza alle associazioni segrete ai sensi dell'art. 1".

Tale diversità di trattamento non parrebbe sorretta da plausibili motivi. Pur non potendosi negare la sussistenza di elementi atti a differenziare il rapporto che intercorre fra l'amministrazione e i pubblici impiegati ed il rapporto di servizio proprio dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, per cui solo i primi possono ritenersi soggetti alla potestà disciplinare, l'ordinanza rileva che per entrambe le categorie il medesimo fatto, rappresentato dall'appartenenza ad una società segreta, costituisce il presupposto per l'adozione di misure nell'un caso la sanzione disciplinare, nell'altro caso la revoca dell'incarico - che si contraddistinguono per lo stesso carattere afflittivo.

2. - Il dott. Eugenio Carbone si è costituito in giudizio con atto di deduzioni degli avvocati Massimo Severo Giannini e Walter Prosperetti.

Fatte proprie le argomentazioni enunciate nell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, la parte privata insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 17 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ritenendo totalmente ingiustificato che i titolari di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, appartenenti ad associazioni segrete, siano passibili di revoca dall'incarico senza la garanzia rappresentata dal giudizio della speciale commissione istituita per i dipendenti pubblici civili e militari.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

In linea preliminare l'Avvocatura eccepisce il difetto di rilevanza della questione, dato che il provvedimento di revoca impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio è stato adottato non solo per l'appartenenza del dott. Carbone alla "Loggia P2", ma anche per l'autonoma e distinta ragione dell'incapacità, manifestatasi con una gestione inadeguata all'incarico. Richiamandosi ad un principio generalmente condiviso, l'Avvocatura osserva che "quando un atto è sorretto da più motivazioni sufficienti, basta che una sola sia corretta per sottrarre l'atto... ad annullamento". La proposta questione di legittimità costituzionale avrebbe, perciò, assunto rilevanza solo se fossero state esaminate e respinte tutte le censure dedotte avverso quella parte della motivazione del decreto di revoca che fa leva sulla inadeguatezza della gestione condotta dal ricorrente.

Nel merito, peraltro, la questione sarebbe manifestamente infondata.

Si osserva in proposito come l'ordinanza ammetta che il rapporto intercorrente fra il pubblico dipendente e l'amministrazione non possa essere assimilato a quello scaturente dall'incarico di componente di organi di amministrazione o di controllo di enti pubblici, un incarico, quest'ultimo, di carattere temporaneo e basato sulla fiducia del preponente. Tali peculiarità giustificherebbero ed anzi esigerebbero - che la revoca avvenga ad opera dello stesso organo competente per la nomina.

Del resto, l'intervento della speciale commissione prevista dall'art. 4 della legge n. 17 del 1982 non sarebbe inderogabile in materia di accertamento dell'appartenenza ad associazioni segrete e di inflizione delle relative sanzioni. La disposizione ora citata, infatti, stabilisce per alcune categorie di dipendenti pubblici (magistrati, dipendenti di enti pubblici economici) l'applicabilità delle norme vigenti in materia di competenze e di procedure disciplinari nei rispettivi ordinamenti.

Si fa infine presente come il provvedimento di revoca sia pur sempre soggetto al sindacato del giudice amministrativo che, attraverso il controllo sulla motivazione, può accertare sotto ogni possibile profilo la legittimità dell'atto.

4. - Alla pubblica udienza del 5 luglio 1988, la parte privata e l'Avvocatura Generale dello Stato hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sottopone al vaglio di questa Corte l'art.4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nella parte in cui "per l'accertamento della appartenenza alle società segrete, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, dei soggetti indicati nel predetto undicesimo comma ai fini della revocabilità degli incarichi conferiti" non contiene una "corrispondente previsione delle garanzie procedimentali previste negli appositi commi dello stesso art. 4 per i dipendenti pubblici, civili e militari". Mentre ai "dipendenti pubblici, civili e militari" tali commi assicurano "una particolare tutela mediante la previsione di una speciale commissione avente sede presso la Presidenza del Consiglio... alla quale vengono attribuiti poteri di accertamento in ordine alla effettiva appartenenza del dipendente sospettato della partecipazione alle associazioni di cui all'art.1 della stessa legge, e decisionali sul proscioglimento ovvero sulla sanzione da irrogare al medesimo", "nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale", l'undicesimo comma "si limita a disporre la revoca da parte degli organi competenti alla nomina ove dei medesimi risulti accertata la appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art.1 della stessa legge", senza che abbia ad intervenire la speciale commissione avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Chiamato a decidere di un ricorso proposto contro un decreto ministeriale che, in applicazione, fra l'altro, dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 17 del 1982, aveva revocato al ricorrente l'incarico di commissario nell'amministrazione straordinaria di alcune imprese in crisi, basandosi su un duplice ordine di ragioni (l'appartenenza, considerata attendibile, del ricorrente alla "Loggia P 2" e la ritenuta inadeguatezza dell'attività da lui svolta nell'espletamento dell'incarico conferitogli), il giudice a quo esprime l'avviso che la norma richiamata dal decreto dia luogo ad una ingiustificata diversificazione di "disciplina procedimentale" e, quindi, di "tutela garantistica" tra "categorie di soggetti passivi di fattispecie di responsabilità sanzionate a livello normativo", così da porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato contesta "preliminarmente" la rilevanza, "almeno allo stato", della sollevata questione: poiché il provvedimento di revoca "poggiava su due autonome e distinte ragioni", ciascuna di per sé "sufficiente" a legittimarlo, il mancato esame della sua "contestata legittimità" sotto il profilo dell'"inadeguatezza dimostrata dal ricorrente nell'esercizio dei poteri conferitigli" renderebbe prematura la prospettazione di qualsiasi questione di costituzionalità avente per oggetto la normativa su cui si basa la ragione dell'appartenenza considerata attendibile alla "Loggia P 2", ben potendo la revoca risultare comunque "giustificata" con riguardo alla ragione dell'inadeguatezza dell'attività svolta.

L'eccezione non può essere accolta, e ciò perché le due "ragioni" addotte dal decreto ministeriale non hanno rappresentato la causa diretta ed immediata del provvedimento di revoca, avendo piuttosto prodotto l'insorgere di una sua condizione preliminare, intrinsecamente unitaria ed eminentemente psicologica, ossia il venir meno del rapporto di fiducia, cui inerisce, fra l'altro, il convincimento dell'idoneità della persona prescelta a proseguire nello svolgimento dell'incarico.

3. - Quanto al merito, la diversificazione di disciplina procedimentale e, quindi, di "tutela garantistica", che l'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, introduce a preteso svantaggio della categoria dei "componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale", tipici funzionari onorari o, meglio, titolari onorari di uffici pubblici, rispetto alla categoria dei "dipendenti pubblici, civili e militari", appare ingiustificata al giudice a quo. Ciò perché - pur essendo innegabile la "diversità di posizione" dei componenti di organi "non incardinati nell'Amministrazione con rapporto di impiego pubblico bensì solo nominati per incarico" rispetto alle "peculiari connotazioni della posizione dei dipendenti legati con l'Amministrazione di appartenenza da un rapporto di pubblico impiego" - tale "differenziazione di posizione" si rivelerebbe inidonea a far rinvenire "motivi di giustificazione della diversità della disciplina del procedimento di cui trattasi", essendo identico il "principale oggetto acclarativo del medesimo, costituito dall'accertamento della appartenenza alle associazioni segrete", a sua volta "identico presupposto della adozione" di "provvedimenti lato sensu sanzionatori con riguardo alla posizione" dei rispettivi destinatari.

Più sinteticamente, per usare le parole della difesa della parte privata, la suddetta discriminazione legislativa tra i dipendenti pubblici e quanti, pur non appartenendo organicamente alla pubblica amministrazione, sono investiti di un munus publicum, di amministrazione o di controllo, occupando cariche riferibili in senso lato all'amministrazione dello Stato, sarebbe palesemente irragionevole: infatti, "le due categorie di soggetti, al di là della loro differente posizione rispetto alle pubbliche strutture, si trovano accomunate", ogni qualvolta venga fatta applicazione della normativa qui parzialmente impugnata, "in quello che è l'aspetto sostanziale, e cioè l'assoggettamento ad una stessa incolpazione, che, per il suo oggetto, è gravemente lesiva della propria onorabilità ed immagine pubblica".

4. - La questione non è fondata.

Come l'Avvocatura dello Stato subito sottolinea nell'atto di intervento, se innegabilmente identico per entrambe le categorie considerate è "il presupposto dei provvedimenti adottabili" ai sensi dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, presupposto ravvisabile nella ritenuta appartenenza ad una associazione segreta, altrettanto innegabilmente non identica proprio per effetto della natura "profondamente diversa" della fonte da cui trae origine il vincolo di servizio (in un caso, rapporto di pubblico impiego, a seguito di pubblico concorso; nell'altro, incarico fiduciario, a seguito di nomina con atto di alta amministrazione politico-discrezionale) - è "la tipologia di tali provvedimenti (sanzioni disciplinari e revoca di incarico)". Parlare, anche a quest'ultimo proposito, di un "provvedimento lato sensu sanzionatorio", come fa l'ordinanza, significa operare una generalizzazione tanto vaga quanto priva di effettivo riscontro normativo. Ed invero, il rapporto di pubblico impiego "è connotato da caratteri di continuità e stabilità" del posto, non senza la possibilità di una carriera burocratica, donde la conseguenza che l'adozione di provvedimenti afflittivi nell'ambito del rapporto non può non essere accompagnata da particolari garanzie (predeterminazione normativa degli illeciti, tipologia delle sanzioni, procedimento di applicazione). Viceversa, per gli incarichi - sempre temporanei ed insuscettibili di evolversi in una carriera burocratica - di componente di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici o degli enti e società concessionari di pubblici servizi o delle società per azioni aventi interesse nazionale, l'assenza di uno status caratterizzato da diritti e doveri specificamente prestabiliti si traduce nella non configurabilità di illeciti disciplinari e relative sanzioni, tutto risolvendosi in un problema di permanenza del rapporto di fiducia con l'organo che ha provveduto alla nomina, donde la conseguenza che l'incarico può essere revocato nel rispetto degli ordinari limiti cui soggiace l'esercizio del potere discrezionale sottostante al conferimento.

In aggiunta a queste considerazioni, non si può non rimarcare come la legge 25 gennaio 1982, n. 17, non esaurisca le sue previsioni nell'ottica - che, per ovvie ragioni di rilevanza, è stata privilegiata dal giudice a quo - dei provvedimenti adottabili dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 4. Prima di ogni altra cosa, il legislatore si occupa degli aspetti penali della partecipazione alle associazioni segrete, dedicando ad essi l'art. 2, cui, nell'ambito dello stesso art. 4, fa eco il periodo iniziale del secondo comma, con il prescrivere l'immediato invio degli atti all'autorità giudiziaria da parte dell'amministrazione competente, una volta che questa abbia disposto per il dipendente la sospensione cautelare dal servizio in forza del primo comma dell'art. 4.

La risposta penale al fenomeno dell'associazionismo segreto, oggetto anche di un apposito divieto costituzionale (art. 18, secondo comma, della Costituzione), è, appunto, la via che - con il determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria, quali che siano le persone nei cui confronti "risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza" (art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 17 del 1982) - permette di far fronte, per regola, all'esigenza di un pari accertamento del presupposto costituito dall'appartenenza ad un'associazione segreta. Rispetto all'intervento del giudice penale, l'intervento dell'autorità amministrativa si colloca, come per qualsiasi altra categoria di reati, su un piano subordinato o addirittura eventuale, restando vincolato quanto all' an nel caso di sentenza penale di condanna e precluso nel caso di sentenza assolutoria piena. Al di là di questi limiti, le conseguenze variamente ricavabili sul piano amministrativo vengono a dipendere dalle differenze di natura e di regolamentazione che caratterizzano i rapporti di volta in volta sottostanti. Ne fornisce specifica, diretta, conferma il sesto comma dello stesso art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, che esclude l'applicabilità dei commi precedenti e, quindi, l'intervento della speciale commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri "nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari", restando "ferme" nei loro riguardi "le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari".

5. - La stessa ordinanza di rimessione riconosce, del resto, apertamente che "la medesima legge" n. 17 del 1982, cui viene mosso l'addebito di dettare per i soggetti indicati nell'undicesimo comma dell'art.4 una "disciplina procedimentale" diversa da quella prevista per i dipendenti pubblici, "introduce procedimenti speciali strettamente collegati con la natura dei relativi accertamenti con riguardo alle finalità degli stessi ed alle garanzie dell'inquisito", così da dar vita ad una normativa articolata, contraddistinta da varietà di situazioni e di soluzioni. Non solo, ma l'ordinanza riconosce altresì che la commissione speciale deve tener conto del "grado di corresponsabilità del pubblico dipendente avuto riguardo alla sanzione applicabile, all'ordinamento dell'amministrazione di rispettiva appartenenza dell'inquisito, anche in riferimento alla graduazione prevista dal rispettivo sistema normativo, ed alla posizione dal dipendente ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate": un insieme "insuscettibile di traslazione" nei confronti di coloro che, "non essendo incardinati nell'apparato impiegatizio dell'ente", estranei come sono a qualsiasi rapporto gerarchico, "non sono soggetti all'ordinamento disciplinare dell'ente stesso".

Ciò potrebbe addirittura condurre a far ritenere inammissibile la questione in esame sotto il profilo che, per ovviare alla carenza normativa lamentata, occorrerebbe una regolamentazione ad hoc, esulante dai poteri di questa Corte, se non fosse che proprio i rilievi del giudice a quo valgono a dimostrare come non sia affatto ingiustificata l'omessa estensione delle garanzie previste per i dipendenti pubblici ai componenti degli organi di amministrazione o di controllo degli enti pubblici: sono di ostacolo a tale estensione sia la non assoggettabilità di quest'ultima categoria di soggetti all' ordinamento disciplinare del relativo ente (compresa, quindi, l'impossibilità che gli accertamenti istruttori di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, siano svolti da chi esercita le funzioni di "capo del personale"), sia la mancanza di una gamma di sanzioni commisurabili ex ottavo comma dell'art. 4 all'eventuale "grado di corresponsabilità del dipendente" (scelta che diventa l'unico compito della commissione speciale, quando l'appartenenza all'associazione sia stata accertata dall'autorità giudiziaria). Trattandosi per i soggetti qui in discussione di un incarico fondato esclusivamente su un rapporto di fiducia, il venir meno della piena affidabilità del titolare a seguito dell'appartenenza ad un'associazione segreta non può che condurre alla revoca dell'incarico, prevista expressis verbis dal legislatore, il quale nella parte finale dell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la "considera determinata da giusta causa".

Come esattamente conclude l'Avvocatura dello Stato, non è incoerente che la revoca avvenga, secondo il modulo più consueto, ad "opera dello stesso organo competente alla nomina, con provvedimento motivato, sindacabile in sede di legittimità", anche perché la sua facoltatività ("possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina" recita il primo periodo dell'undicesimo comma) mal si adatterebbe ad una valutazione da parte della commissione speciale, organo del tutto estraneo al rapporto fiduciario.

Né va dimenticato che l'attività della commissione speciale istituita presso il Consiglio dei ministri risulta fortemente circoscritta dall'art. 6 della stessa legge n. 17 del 1982, in forza del quale le disposizioni del passato "continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'art. 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge" (secondo periodo), lasciando "ferme" anche "le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari" (quarto periodo). Pure da questo punto di vista non troverebbe giustificazione la declaratoria di illegittimità costituzionale richiesta dal giudice a quo: non sarebbe, infatti, ravvisabile la lamentata disparità di trattamento costituita dalla garanzia della commissione speciale, non essendo questa garanzia applicabile ai dipendenti pubblici che risultino "avere aderito all'associazione di cui all'art. 5", denominata "Loggia P 2", e, quindi, responsabili di "fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge" in questione.

6. - L'inconsistenza del riferimento all'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, unico parametro invocato dal giudice a quo, impedisce di prendere in considerazione la doglianza sulla quale in definitiva sembra soffermarsi maggiormente la difesa della parte privata: per i soggetti indicati nell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, l'accertamento dell'appartenenza ad associazioni segrete non risulta demandato ad una commissione la cui composizione e collocazione esterna all'amministrazione, sostanziale garanzia di terzietà, ne dovrebbe assicurare l'obiettività e l'imparzialità. L'ordinanza di rimessione - con il ricordare come non sia dato rinvenire "alcun precetto o principio che imponga al legislatore statale la introduzione, nelle fattispecie normative attributive di poteri estrinsecantisi mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, di fasi o atti procedimentali articolati in guisa da integrare nella loro successione cronologica e nel loro specifico rilievo gli estremi del cosiddetto 'giusto processo'", con conseguente "inconfigurabilità del giusto procedimento quale principio di ruolo costituzionale" - ha esplicitamente negato accesso ad un tale profilo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P 2), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 14 marzo 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI