Sentenza  976/1988 (ECLI:IT:COST:1988:976)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 09/02/1988;    Decisione  del 11/10/1988
Deposito de˙l 19/10/1988;    Pubblicazione in G. U. 26/10/1988 n.43
Norme impugnate:  
Massime:  13245
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 976

SENTENZA 11-19 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 1982, avente per oggetto: "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 febbraio 1982, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 13 febbraio 1982 regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia, approvata in data 16 ottobre 1981 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, in data 1° febbraio 1982, assumendone il contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4 St. spec. Friuli-Venezia Giulia.

Detta legge concerne la "indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici", e di questa fissa la misura in riferimento all'"espletamento delle funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766" (art. 1). In particolare, la legge impugnata prevede la corresponsione al Commissario, al Commissario aggiunto ed agli Assessori addetti al Commissariato regionale, di un compenso, rispettivamente, di L. 12.000, 7.000 e 6.000 "per ciascun giorno feriale".

A giudizio del ricorrente, la disposizione eccede in modo palese la competenza regionale poiché il trattamento economico dei magistrati - qualunque sia la loro funzione - spetta allo Stato, tanto che l'indennità per i magistrati con funzione di Commissario liquidatore degli usi civici - prevista dall'art. 38 della l. 16 giugno 1927 n. 1766 - è attualmente determinata dall'art. 1 della l. 1° marzo 1968 n. 189. Ad avviso del ricorrente, poi, la potestà legislativa attribuita alla Regione, comprende la sola materia degli usi civici e non pure lo stato giuridico ed economico dei magistrati destinati alla funzione di Commissari liquidatori.

2. - Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 9 marzo 1982, si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, per chiedere l'infondatezza della questione proposta.

La Regione sottolinea che l'art. 4 n. 4 dello Statuto di autonomia conferisce alla Regione stessa competenza esclusiva in materia di usi civici e che l'art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, ha operato anche il trasferimento delle relative competenze amministrative. Poiché, pertanto, le attività svolte in materia di usi civici dovrebbero ritenersi compiute nell'esclusivo interesse della Regione, i relativi costi, ivi compresi i compensi previsti dalla legge impugnata, non potrebbero non gravare sulle casse regionali.

D'altro canto, afferma ancora la ricorrente, se è vero che la disciplina dello stato giuridico ed economico dei magistrati (per le funzioni che essi esercitano nell'interesse dello Stato) è di pertinenza dello Stato, non è men vero che, in forza dell'art. 4 n. 1 dello St. F.V.G., spetta alla Regione la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale "addetto" agli Uffici regionali (s'intende, per la parte e nei limiti in cui vi è "addetto"). Sotto tale profilo, pertanto, anche alla luce della sentenza n. 121 del 1979 di questa Corte, interventi regionali del tipo di quello compiuto con la legge impugnata sarebbero costituzionalmente validi.

3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre a ribadire gli argomenti già esposti nel precedente scritto, sottolinea che il compenso previsto dalla legge impugnata non potrebbe esser qualificato come una componente del trattamento economico dei magistrati, ai sensi dell'art. 36 Cost., ma apparterrebbe piuttosto al genere dei gettoni di presenza, dovuti a personale statale che si venga a trovare in un rapporto di dipendenza funzionale con la Regione in relazione allo svolgimento di competenze regionali. A sostegno della sua tesi, la ricorrente cita numerose leggi regionali regolanti casi analoghi.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con il ricorso indicato in epigrafe, che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 16 ottobre 1981 e riapprovata il 1° febbraio 1982, dal titolo "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici", assumendone il contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4, n. 4, dello Statuto Speciale Friuli-Venezia Giulia, i quali non prevedono tra le competenze regionali la disciplina del trattamento economico dei magistrati.

Più precisamente, il ricorrente, mentre non dubita minimamente della legittimità costituzionale dell'affidamento a magistrati in servizio di compiti relativi allo svolgimento di funzioni amministrative spettanti alla Regione, contesta invece la costituzionalità della possibilità che la Regione medesima corrisponda per quei compiti un compenso, in quanto, così facendo, invaderebbe la competenza statale relativa alla determinazione del trattamento economico dei magistrati.

2. - Posta in tali termini, la questione non merita accoglimento.

La Regione Friuli-Venezia Giulia gode, in materia di usi civici, di potestà legislativa esclusiva (art. 4, n. 4, dello Statuto di autonomia). Nell'esercizio di tale competenza, deve esserle pertanto consentito di disciplinare non solo i rapporti sostanziali che sorgono nell'ambito di quella materia, ma anche l'organizzazione regionale chiamata al compito di amministrare il settore.

Poiché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sent. n. 121 del 1979), ciò è consentito alle regioni a statuto ordinario - alle quali le funzioni amministrative in materia sono state trasferite, prima, con l'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, e poi con l'art. 66, quinto, sesto e settimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - a maggior ragione deve ritenersi che la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale gode in materia di un'autonomia rinforzata, possa disciplinare l'organizzazione dell'esercizio delle competenze sugli usi civici in ogni suo aspetto, vale a dire tanto in relazione alle funzioni da espletare e al personale da adibirvi, quanto in relazione ai mezzi materiali e finanziari occorrenti.

Del resto, come sembra ammettere lo stesso ricorrente (che non contesta il punto), la preposizione di magistrati ai commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici non può considerarsi, di certo, una scelta legislativa capricciosa o ingiustificata, trattandosi di funzioni comportanti un'opera di accertamento, di valutazione e di liquidazione, con procedura contenziosa, degli antichi diritti di godimento spettanti a determinate collettività su beni demaniali e privati. Ma il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle relative attribuzioni, se ha lasciate intatte le ragioni che inducono a ritenere i magistrati ordinari particolarmente idonei, per le loro competenze, a espletare le corrispondenti funzioni, nello stesso tempo non può non comportare che gli oneri conseguenti allo svolgimento delle medesime funzioni debbano ricadere sulla Regione che ne è titolare.

3. - Contro tale conclusione non può valere l'argomento addotto dal ricorrente, secondo il quale anche l'erogazione del compenso spettante ai magistrati addetti alla liquidazione degli usi civici deve ritenersi di competenza statale, in quanto deve presumersi come rientrante nella disciplina del trattamento economico dei magistrati medesimi. In realtà, quest'ultimo concetto è strettamente limitato ai compensi dovuti ai magistrati in ragione delle funzioni svolte nell'ambito del rapporto di dipendenza che li lega allo Stato. E, se non si può certo contestare che spetti soltanto a quest'ultimo disciplinare lo stato economico dei magistrati, in pari tempo non può disconoscersi che altri enti, come nel caso la Regione Friuli-Venezia Giulia, possano erogare a titolo diverso, a favore degli stessi giudici, compensi conseguenti ad attività che la legge nazionale ritiene non incompatibili con lo stato giuridico dei magistrati.

Da tutto ciò consegue che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri non sono fondate, per il fatto che la legge impugnata non ha inteso disciplinare - come vorrebbe invece il ricorrente - lo stato economico dei magistrati addetti al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, ma ha semplicemente previsto una indennità estranea al trattamento economico dei magistrati, che oltretutto è di un ammontare così basso da incidere in misura minima sulla situazione reddituale degli stessi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 16 ottobre 1981 e riapprovata il 1° febbraio 1982, dal titolo "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici", sollevata, in riferimento agli artt. 117 Cost. e 4, n. 4, St. F.V.G., dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI