Sentenza  974/1988 (ECLI:IT:COST:1988:974)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 06/07/1988;    Decisione  del 11/10/1988
Deposito de˙l 19/10/1988;    Pubblicazione in G. U. 26/10/1988 n.43
Norme impugnate:  
Massime:  11908
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 974

SENTENZA 11-19 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aetonautica") e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Valeriano Giuseppe Gilberto contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 840 del registro ordinanza 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del diniego di esonero dal servizio militare, il T.A.R. del Lazio, Sez. I, con ordinanza del 7 luglio 1987, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 che, nel disporre che la perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo della prestazione del servizio militare, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 10, secondo comma, e 52 Cost.

Ad avvisto del giudice a quo le disposizioni denunciate, da un canto, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti in possesso di doppia o plurima cittadinanza che, ai sensi della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, ratificata e resa esecutiva con l. 4 ottobre 1966, n. 876, sono esentati dagli obblighi militari in Italia qualora li abbiano assolti in altro dei Paesi firmatari della Convenzione; d'altro canto esse porrebbero a carico di soggetti, non tenuti - in quanto non più cittadini - alla "difesa della Patria", l'obbligo della prestazione del servizio militare di carattere meramente strumentale rispetto al dovere di cui al primo comma dell'art. 52 Cost., che ha invece come destinatario (esclusivo) il cittadino in virtù del vincolo giuridico di appartenenza di questi allo Stato, omettendo così di considerare che proprio la perdita della cittadinanza dovrebbe costituire la causa di estinzione di quel dovere costituzionale avente il suo presupposto necessario nel predetto vincolo giuridico.

Infine, le norme impugnate, ponendo un obbligo generalizzato di prestazione del servizio militare a carico di chi abbia acquistato una cittadinanza straniera, con rinuncia a quella italiana, senza prevedere la possibilità di estinzione di siffatto obbligo "ai sensi di accordi internazionali", confliggerebbero altresì con l'art. 10, secondo comma, Cost.

È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione risulta già decisa con sentenza di questa Corte n. 253 (rectius: 53) del 1987 nel senso dell'infondatezza.

In particolare, il diverso trattamento si giustificherebbe in ragione della diversità di situazioni (in merito all'assolvimento degli obblighi militari) tra l'ipotesi di doppia o plurima nazionalità (regolata dalla richiamata Convenzione di Strasburgo nonché dall'art. 7 della l. n. 555 del 1912) e la diversa ipotesi della perdita per rinuncia della nazionalità, causa l'intervenuto acquisto di altra nazionalità (contemplata nell'art. 8, n. 2, della l. n. 555 del 1912).

Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale in esame sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel corso di un giudizio promosso da un soggetto che, avendo acquistato la cittadinanza straniera, rinunziando a quella italiana, e pur avendo prestato servizio militare nel paese nel quale aveva acquistato la nuova, si è vista respinta la domanda di esonero dal servizio militare dal Ministro della Difesa italiano, in applicazione degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555, i quali prevedono che la perdita della cittadinanza italiana non esime dagli obblighi del servizio militare.

Il giudice rimettente, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale "per contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 10, secondo comma, e 52 Cost.", per la parte in cui le norme denunciate obbligano alla prestazione del servizio militare anche coloro che non sono più cittadini italiani e danno luogo ad una ingiustificata discriminazione rispetto ai soggetti in possesso di doppia cittadinanza, che ne sono invece esentati ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con la legge 4 ottobre 1966 n. 876.

2. - È fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., che anche se non espressamente richiamato nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio è assunto nella motivazione di essa come primo parametro di riferimento per affermare la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso del giudizio a quo.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 5 della citata Convenzione di Strasburgo, prevede che gli individui i quali possiedano la nazionalità di due o più degli Stati contraenti siano tenuti ad adempiere ai loro obblighi militari nei confronti di uno solo di detti Stati.

Orbene, nel mentre appaiono facilmente intuibili le ragioni per le quali una Convenzione internazionale, proprio per tale carattere, si sia occupata esclusivamente del caso della doppia cittadinanza, essendo peraltro questa l'ipotesi in cui è prevedibile che si verifichi l'eventualità cui si è voluto ovviare, ciò che appare irragionevole è che il nostro ordinamento, una volta accolto il principio secondo cui non si è tenuti a prestare il servizio militare in due diversi Stati, non abbia adeguato la propria normativa a tale principio. Il criterio della parità di trattamento avrebbe invece imposto l'assimilazione all'ipotesi della doppia cittadinanza, disciplinata dalla Convenzione internazionale, della situazione del soggetto che abbia acquistato la cittadinanza straniera, perdendo addirittura quella italiana, onde, a maggior ragione, nei suoi confronti - una volta che egli abbia prestato il servizio militare nello Stato di acquisto della nuova cittadinanza - deve essere assicurato nel nostro Paese il medesimo trattamento del quale, in base alla Convenzione internazionale, gode colui che conservi ancora la cittadinanza italiana.

A causa del permanere nella nostra legislazione delle norme denunciate, accade invece che fra due soggetti, che versano nella medesima situazione, per avere entrambi acquistato la cittadinanza di un altro Stato e quivi già prestato il servizio militare, riceve un trattamento ingiustificatamente deteriore colui che, avendo addirittura perduto quella italiana, non conservi più alcun legame di carattere giuridico con il Paese d'origine.

3. - Per effetto dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 52 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica"), e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI