N. 959
SENTENZA 26 SETTEMBRE-6 OTTOBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo, terzo e quarto comma, del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e delle attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 403 e nel conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma del Ministro per la finanze 21 gennaio 1987, con cui è stata considerata applicabile anche all'ambito della Regione siciliana la misura dell'aggio prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 per le somme riscosse mediante versamenti diretti, promossi con ricorsi della Regione siciliana, notificati rispettivamente il 2 novembre e il 30 maggio 1987, depositati in cancelleria il 10 novembre e l'11 giugno 1987 ed iscritti al n. 22 del registro ricorsi 1987 e al n. 13 del registro conflitti 1987;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.1 - Con ricorso depositato il 10 dicembre 1987 il Presidente della Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 3 ottobre 1987 n. 403 (Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette, ecc.), nella parte in cui, convertendosi il decreto legge 4 agosto 1987 n. 326, si determinano nella percentuale del 48 per cento dell'aggio di riscossione mediante ruoli (già del 52,5 per cento in forza della precedente legge 7 marzo 1986, n. 60), le somme da corrispondersi allo stesso titolo agli esattori delle imposte, per versamenti diretti.
L'applicazione della norma viene estesa, infatti, ai servizi esattoriali aventi sede nella Regione siciliana (art. 1 l. n. 403 sub art. 3, primo comma d.l. n. 326). Da ciò l'impugnazione poiché l'aggio in parola con legge regionale 21 agosto 1984 n. 55 risultava già determinato nella maggior misura percentuale del 60 per cento.
1.2 - Secondo motivo di censura la ricorrente rivolge alla medesima normativa nella parte in cui ogni altro effetto della predetta legge regionale n. 55 del 1984 viene arrestato alla data del 31 dicembre 1988 (art. 2, quarto comma, d.l. citato).
1.3 - I menzionati disposti del quarto comma dell'art. 2 e del primo comma dell'art. 3 del decreto legge n. 326 del 1987, così come convertito nella legge n. 403 del 1987, sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione delle competenze statutarie della Regione siciliana.
Assume il ricorso che il servizio di riscossione dei tributi, con la determinazione dei relativi costi, rientra nella materia regionale della organizzazione degli uffici, in relazione alle esigenze operative di gestione del bilancio, materia per la quale l'art. 14 dello Statuto attribuisce alla Assemblea regionale siciliana una legislazione esclusiva. Per quanto riguarda il bilancio regionale e quindi il diritto a gestire le entrate relative, l'art. 19 dello Statuto attribuisce alla stessa Assemblea legislativa la competenza ad approvare il proprio bilancio e i relativi costi di gestione.
Ancora, andrebbe ravvisata la violazione dell'art. 36 concernente i tributi per il fabbisogno regionale, nonché la previsione di "chiusura" dell'intero sistema di autonomia contenuta nell'art. 17 lett. c).
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto depositato il 21 novembre 1987, viene rilevato preliminarmente che la controversia è connessa ad altra di cui al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla stessa Regione (infra n. 3).
Con legge 4 ottobre 1986 n. 657, aveva ivi già considerato l'Avvocatura e ora richiama, il Parlamento nazionale ebbe a conferire delega al Governo della Repubblica per la "istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi", esteso anche alla riscossione dell'I.V.A., delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei diritti doganali, delle penalità, etc.
Mentre viene rivendicata dalla Regione una competenza esclusiva, la potestà legislativa regionale, in tema di ordinamento ed organizzazione dei servizi di esazione dei tributi, va inquadrata, all'incontro, nell'ambito della competenza concorrente.
È palese, sempre secondo l'Avvocatura, che la graduale generale riduzione dell'aggio per i versamenti diretti è volta a regolare uniformemente, in vista delle relative riforme, la materia anche considerandosi l'irrisorietà dei costi per gli esattori nella specifica attività di riscossione. In prospettiva, le riforme tenderebbero a remunerare, infatti, l'attività stessa con una semplice commissione non proporzionale al volume del riscosso; verrebbero eliminate, in tal modo, situazioni contingenti di scarsa trasparenza e di forte sperequazione tra le diverse esattorie.
3. - Come ricordato (supra n. 2) con ricorso notificato il 30 maggio 1987 e depositato l'11 giugno 1987, il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione a seguito delle determinazioni dell'Amministrazione finanziaria dello Stato che ha considerato applicabile, anche nella regione siciliana, la misura dell'aggio in parola, quale fissata - medio tempore - nella misura prevista dalla mentovata legge statale 7 marzo 1986 n. 60.
Anche qui la Regione, assumendo applicabile alle esattorie della Sicilia la legge regionale n. 55 del 1984 (percentuale d'aggio del 60 per cento), lamenta "invasione della sfera di competenza riservata agli organi amministrativi della Regione siciliana, in violazione degli artt. 14, 19, 20 e 36 dello Statuto".
Il Presidente del Consiglio dei ministri, s'è già detto, si è costituito con l'atto del 19 giugno 1987, osservando che lo Stato ha, in materia di esattorie, potestà propria quanto meno per ciò che attiene a procedure coattive, configurazione giuridica e determinazione dei compensi all'esattore. Il Parlamento nazionale ha consapevolmente valutato che, nel medio periodo di proroga delle gestioni esattoriali, le quote d'aggio unitariamente fissate siano sufficienti a mantenerne la economicità.
Considerato in diritto
1. - I ricorsi in epigrafe, pur differenti nell'attuazione processuale che si propongono, concernono questioni sostanzialmente connesse: i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1 - La legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 55 "nelle more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione" prevede - art.1 - la costituzione di una società per la gestione in Sicilia delle esattorie delle imposte dirette.
Con il successivo art. 7, l'aggio spettante alla società veniva determinato - per le somme riscosse mediante versamento diretto nella misura percentuale del 60 per cento rispetto a quanto dovuto per le riscossioni a mezzo ruoli.
Senonché, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di un disegno di legge recante delega al Governo per la generale disciplina di riscossione dei tributi (attuata poi, in concreto, con il d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43) furono dettate nel tempo e per l'intero territorio nazionale disposizioni di continuità aventi ad oggetto le gestioni esattoriali: da ultimo con decreto legge 4 agosto 1987 n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 403.
La percentuale d'aggio per i versamenti diretti veniva ivi fissata nel 48 per cento del dovuto per la riscossione mediante ruoli, esplicitandosi (art. 1 legge n. 403 sub art. 3, primo comma d.l. n. 326) l'applicabilità della norma anche nei confronti delle esattorie siciliane.
Tanto è contestato dalla ricorrente che ravvisa violate - come diffusamente in narrativa - le proprie competenze a norma di Statuto.
2.2 - La questione non è fondata.
La Corte ha in passato avuto modo di chiarire la natura concorrente della legislazione regionale per ciò che concerne l'area dei tributi, il che comporta il limite del rispetto nella materia dei principi generali recati dalle leggi dello Stato (sul punto, già sent. n. 9 del 1957).
Spetta alla Regione il potere di emanare le disposizioni di capillare dettaglio (sentenze n. 14 del 1957 e n. 150 del 1969, ricordate dalla ricorrente).
Per contro, nella determinazione dell'aggio si è ritenuta la necessità obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi, per la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti in seno alla collettività nazionale (sent. n. 14 del 1975): con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard, i quali esigono, perciò, determinazioni unitarie.
Né possono trovare, così, favorevole diverso apprezzamento meri criteri, circoscritti alla organizzazione dei servizi, come si sostiene dalla difesa della Regione anche sulla scorta dei contenuti di recente giurisprudenza della Corte dei conti.
Va ricordato, all'uopo, che la costante giurisprudenza costituzionale, nei coerenti sensi di ripartizione indicati, ha trovato conferma anche assai di recente, là dove questa Corte ha affermato che la riscossione dei tributi in Sicilia comporta "soluzioni aperte" (sent. n. 61 del 1987); queste vanno razionalmente identificate, volta a volta, secondo i principi, appunto, della normazione concorrente, in armonia con la diversa angolazione prospettica dei valori ed interessi in gioco.
3. - La declaratoria di non fondatezza travolge, in tal modo, anche la censura opposta dalla ricorrente al termine (fissato con l'art. 2, quarto comma del d.l. n. 326), limitante ogni altro effetto della legge regionale n. 55/1984 al 31 dicembre 1988.
Trattasi di norma, quest'ultima, emanata (supra, n. 2.1) nelle more della generale riforma nazionale: a questa risulta poi tendenzialmente rivolta proprio la disciplina dettata dal legislatore statale.
4.1 - L'esigenza di continuità nelle riscossioni in vista del successivo globale riordino aveva portato, già in precedenza, a determinare l'aggio di riscossione uniforme, nella percentuale del 52,5 per cento (art. 1 l. 7 marzo 1986, n. 60 sub art. 1 decreto legge 6 gennaio 1986 n. 2) e l'amministrazione finanziaria ebbe ad assicurarne, con propri atti, l'applicazione concreta anche nella regione siciliana.
Il relativo ricorso per conflitto di attribuzione assume che sono state incise le competenze della Regione.
4.2 - L'impugnazione non ha pregio: la risoluzione del conflitto resta collegata a quanto qui deciso, identiche rivelandosi le considerazioni che si prospettano nell'applicazione in concreto della misura d'aggio determinata a far tempo dal 1986 (art. 2, comma primo, del d.l. n. 326 del 1987).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel testo sostituito con legge 3 ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette) sollevata dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14, lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello Statuto della Regione siciliana;
rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui pure in epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e dichiara che spetta allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione dell'aggio per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle imposte dirette).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il Cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI