Sentenza  956/1988 (ECLI:IT:COST:1988:956)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Udienza Pubblica del 21/06/1988;    Decisione  del 26/09/1988
Deposito de˙l 06/10/1988;    Pubblicazione in G. U. 12/10/1988 n.41
Norme impugnate:  
Massime:  12228 12229
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 956

SENTENZA 26 SETTEMBRE-6 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 29 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 5 ottobre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 20 luglio 1987 emanato dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura e Foreste, recante: "Istituzione di riserve naturali in zone demaniali";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 21 settembre 1987 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 luglio 1987 emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avente ad oggetto la "Istituzione di riserve naturali in zone demaniali".

L'impugnato decreto interministeriale invaderebbe la sfera di competenza, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, costituendo "il primo atto di un procedimento amministrativo, rivolto ad istituire (in tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nel Friuli-Venezia Giulia) riserve naturali statali" su zone "facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato". Ciò nel presupposto - si assume - che l'appartenenza allo Stato di beni suscettibili di trasformazione in riserve naturali (fra tali beni vengono considerati in special modo i boschi e le foreste) dia allo Stato medesimo il potere di istituirvi riserve naturali e di gestirle.

Secondo la Regione, "altro è l'esercizio della pubblica funzione che il soggetto pubblico ha il potere-dovere di svolgere sul territorio, che l'ordinamento gli assegna, ed altro è l'esercizio del diritto di proprietà, pubblica o privata, che allo stesso soggetto può eventualmente spettare su alcune parti di tale territorio".

Il problema di stabilire se nel Friuli-Venezia Giulia spetti allo Stato il potere di istituire e di gestire riserve naturali sarebbe stato già negativamente risolto dalla Corte con la sentenza n. 223/1984, a definizione di un precedente conflitto di attribuzione sollevato dalla ricorrente su di un analogo decreto interministeriale, che aveva costituito "in riserva naturale di popolamento animale" l'intera foresta di Tarvisio.

In conseguenza, non spetterebbe allo Stato di istituire e gestire nuovi parchi e riserve.

2. - Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, l'azione svolta entro l'ambito statale (art.1 del decreto) non sarebbe suscettibile di attuale incidenza nella sfera regionale, in quanto riguarderebbe esclusivamente aree boschive di pertinenza dello Stato, di cui si dispone la ricognizione con atto di mera gestione interna dei beni.

Di rilievo determinante sarebbe, in ogni caso, il disposto dell'art. 2 dell'impugnato provvedimento; questo, nel suo complesso, sarebbe unicamente diretto ad orientare l'uso del patrimonio forestale pubblico verso destinazioni coerenti con l'importanza ambientale dei boschi e delle foreste. E pertanto, allo stato, il menzionato atto avrebbe, verso le regioni, "soltanto un ruolo propulsivo e sollecitatorio" rigorosamente entro i limiti della funzione di "promozione della costituzione di parchi e riserve (anche regionali), assegnata al Ministero dell'Ambiente".

Considerato in diritto

1.1 - Il decreto in data 20 luglio 1987, emanato dal Ministro dell'ambiente dispone (art.1) la ricognizione a cura degli altri Dicasteri interessati (agricoltura e foreste; finanze) delle "zone facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato suscettibili di trasformazione in riserve naturali statali, nei limiti delle altre compatibili esigenze pubbliche".

L'esercizio ed il perseguimento di tale attività sono contestati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel precipuo riferimento a interferenze con le competenze regionali.

1.2 - L'impugnazione è inammissibile.

Così come poste, e qui innanzi descritte, le determinazioni ministeriali, lungi dall'assumere la benché minima connotazione innovativa, si configurano quale mero atto ricognitivo della consistenza e natura dei beni interessati, ricadenti nell'ambito del demanio e del patrimonio dello Stato: atto di mera gestione interna, dunque, come anche nella discussione orale è stato chiarito dall'Avvocatura dello Stato, che appare insuscettibile - per ciò stesso - di incidenza sulle altrui competenze.

2.1 - Con lo stesso decreto viene esplicitato (art. 2) che le regioni "potranno provvedere a loro volta a trasformare il demanio forestale regionale in demanio naturalistico".

Anche tale risoluzione è contestata dalla ricorrente per invasione delle competenze ad essa riservate.

2.2 - L'impugnazione non è fondata.

È ben vero, come la ricorrente esattamente ricorda, che non spetta allo Stato istituire riserve nel territorio regionale interessato: la Corte ha riconosciuto, infatti, di spettanza della ricorrente medesima il potere relativo alla gestione funzionale di cui trattasi (sentenze n. 223 del 1984 e n. 830 del 1988).

Tuttavia, in fattispecie risulta esercitato un mero scopo, propulsivo, di invito: quest'ultimo è, per esplicito dettato, il "valore" conferito all'atto. Cosicché esso non riveste, neppure potenzialmente, ricollegandosi a potestà che già esistono in capo al destinatario dell'attività di sollecito, la connotazione di un ordine e di corrispondenti obblighi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 20 luglio 1987 del Ministro dell'Ambiente, indicato in epigrafe, nella parte (art.1) concernente la competenza dello Stato a compiere atti ricognitivi delle zone facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato medesimo;

Dichiara che spetta allo Stato, nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, la facoltà di invito (art. 2 del menzionato decreto) alla trasformazione del demanio forestale in demanio naturalistico regionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.

Il cancelliere: MINELLI