Ordinanza 951/1988 (ECLI:IT:COST:1988:951)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 06/07/1988;    Decisione  del 08/07/1988
Deposito de˙l 29/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 17/08/1988 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  12950
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 951

ORDINANZA 8-29 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Passoni e Villa e Damone Maria, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel procedimento civile tra la S.p.A. Passoni e Villa contro Damone Maria, avente ad oggetto l'assunzione obbligatoria al lavoro di quest'ultima quale invalida psichica, ha sollevato, con ordinanza del 24 luglio 1987 (R.O. n. 817/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica tra invalidi civili psichici, esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacità di lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici;

Considerato che non sussiste la rilevata omogeneità tra la categoria degli invalidi psichici civili e quelli di guerra, del lavoro o di servizio, stante la obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante e che comportano addirittura per talune categorie anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi dell'invalidità civile (estremo questo più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre decisioni, ord. n. 487 del 1988);

che, comunque, la situazione degli invalidi civili psichici, come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 52 del 1985), è abbastanza complessa per varietà di casi talché solo il legislatore può apprestare gli adeguati ed articolati rimedi, sulla base di opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, concretanti meditate scelte normative esaustive ed attuative dei precetti costituzionali;

che non è dato alla Corte operare nella sfera di tali complesse ed articolate valutazioni le quali esigono, per se medesime, una serie di previsioni che può effettuare compiutamente solo il legislatore, alla cui attenzione si sottopone ancora una volta l'urgenza dell'apprestamento di idonea disciplina;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI