Ordinanza 949/1988 (ECLI:IT:COST:1988:949)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 06/07/1988;    Decisione  del 08/07/1988
Deposito de˙l 29/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 17/08/1988 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  12949
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 949

ORDINANZA 8-29 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1987 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Gabrielli Esterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 29 maggio 1987, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui prevede che la maggiorazione a titolo di anticipazione spetti solo quando la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria ed effettiva non inferiore a 700, con esclusione, pertanto, della contribuzione volontaria;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto sussisterebbe irrazionale discriminazione tra i lavoratori con contribuzione obbligatoria e quelli con contribuzione volontaria, nonostante che quest'ultima rimane a totale carico dell'assicurato che ad essa sia stato ammesso e che, per effetto di tale ammissione, sia stato ritenuto meritevole di particolare tutela;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione sia perché tra la contribuzione obbligatoria e la contribuzione volontaria non vi è completa parificazione, essendo diversi i rispettivi presupposti (per l'una esistenza di un rapporto di lavoro in atto, cogenza dell'obbligo contributivo, particolari modalità dell'esecuzione di questo, effetti del mancato pagamento; per l'altra rapporto di lavoro non più in atto), sia perché sussiste diversità di misura fra dette contribuzioni, essendo l'una ragguagliata alla retribuzione effettivamente percepita e l'altra a quella fruita nel periodo precedente alla sospensione del rapporto di lavoro e perciò fissa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso anch'essa nel senso della infondatezza della questione;

Considerato che non sussiste la dedotta omogeneità delle situazioni poste a raffronto proprio per la diversità dei presupposti e della regolamentazione rispettivamente dei contributi obbligatori e di quelli volontari, posta in luce dalla difesa dell'I.N.P.S., nonché per la limitatezza delle finalità il cui raggiungimento il legislatore intende consentire con la contribuzione volontaria, mentre la norma impugnata ha oggetto e finalità complessi, che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti assicurativi di un rapporto di lavoro in atto;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI